LIBANO

aggiornato: Marzo 2002

 

I - Esigenze locali

1 - testi di riferimenti

L'adozione è una delle materie che garantisce una competenza legislativa e giurisdizionale alle comunità religiose riconosciute dallo stato per garantire "alle popolazioni, a qualunque rito   appartengono, il rispetto del loro statuto personale e dei loro interessi religiosi" (art.9 della Costituzione libanese).

Ne risulta che l'adozione non è regolata da una legge civile unica, ma è retta dalle regole del diritto della comunità religiosa riconosciuta alla quale appartiene l'adottato di nazionalità libanese. Così, ciascuna della comunità, cristiana, musulmana ed israelitica ha  il suo codice  , o talvolta delle semplici regole abituali alle quali la giurisprudenza riconosce un valore obbligatorio.

I codici dello statuto personale contenente delle disposizioni relative all'adozione sono cinque. Si tratta dei codici delle comunità cattoliche, della comunità greca-ortodossa, della comunità armeno-ortodossa, della comunità siriano-ortodossa e della comunità evangelica.

Tenuto conto dell'interdizione dell'adozione del diritto musulmano, delle riserve del diritto ebraico concernente questa istituzione, o ancora il ruolo protettivo delle comunità e dell'ambiente familiare che non vogliono abbandonare i bambini per farli adottarli né   metterli in tutela, le possibilità di adozione in Libano sono molto limitate. La maggioranza dei bambini adottati in Libano appartiene alle comunità cattoliche.

A causa dell'intervento di intermediari poco scrupolosi, le autorità libanesi si sono dotate dell'articolo 500 bis del codice penale secondo il quale chiunque, in cambio di una somma di denaro o di altro vantaggio, si priva di un minore,   nell'intenzione di darlo per adozione, sarà punito con la pena da uno   a cinque anni di reclusione e una multa da cinque a venti milioni di libri libanesi. Nella stessa pena incorre  chiunque  offre il suo concorso in vista di trovare un bambino e di adottarlo.

2 - esigenze relative agli adottanti

* L'adottante deve avere più di 40 anni (comunità cattoliche, comunità armena ortodossa,). Questa età minima non sembra essere richiesta nei diritti greco-ortodossi e protestanti.

* L'adottante, in tutte le comunità, non deve avere, al giorno dell'adozione, discendenza legittima.

* Le differenze di età tra gli adottanti e l'adottato devono essere le seguenti:

 18 anni, nel diritto delle comunità cattoliche, greca-ortodosse e protestanti,

 15 anni nel diritto della comunità armena ortodossa,

* L'appartenenza dell'adottante e dell’ adottato alla stessa comunità religiosa è generalmente la regola (comunità cattoliche ed armeno-ortodosse).

* Nessuno può essere adottato se non da due sposi, i conviventi non possono adottare (comunità cattolica).

* Secondo il diritto della comunità cattolica, è impossibile ad uno dei genitori adottare i suoi bambini naturali.

Osservazioni:

Le candidature di persone divorziate non sono accettate.

3 - esigenze relative agli adottati

* Solo i minorenni potranno essere oggetto di un'adozione.

* Il consenso dei genitori o del tutore del bambino è necessario;

* Nel diritto delle comunità cattoliche, il consenso dell’ adottato minorenne è necessario  , se è dotato di discernimento.

4 - esigenze relative agli intermediari

Il ricorso ha un Ente italiano non è obbligatorio. Offre tuttavia una più grande assicurazione riguardo allo   svolgimento della procedura di adozione in questo paese dove non esiste un organismo locale che si occupa dell'esame dei fascicoli di candidatura. Esso inoltre è imposto dalla legge italiana.

Alcuni istituti raccolgono la maggior parte dei bambini abbandonati, ed è la Madre Superiora di questi istituti che agisce in qualità di custode legale di questi bambini.

I bambini presi in carica da questi istituti sono tuttavia raramente adottabili.

Si raccomanda ai candidati all'adozione di usare una certa prudenza. Difatti, certi intermedi poco scrupolosi chiedono delle somme senza rapporto con le spese reali della procedura, e ingannano addirittura gli adottanti sullo stato di salute e/o sullo stato civile del bambino (vedere articolo 500 bis del codice penale citato all'I-1).

 

 

II - Tipo di adozione

1 - forma della decisione

La decisione resa dalle autorità religiose locali è un giudizio del tribunale religioso.

2 - effetti della decisione

* Creazione di un legame di filiazione tra il bambino adottato e la famiglia adottiva;

* Mantenimento del legame di filiazione tra il bambino e la  famiglia di origine;

* Le adozioni pronunciate in Libano sono revocabili in caso di violazione delle procedure regolamentari. Ma la revoca è prevista espressamente solamente dal diritto delle comunità cattoliche; ed è pronunciata dalla giurisdizione ecclesiastica. Tuttavia, la revoca è di diritto quando è chiesta dall'adottato entro  un anno a contare della sua maggiore età.

* Il bambino conserva la sua nazionalità libanese.

 

 

III - Procedura

In un primo tempo, i candidati all'adozione devono mandare una lettera di candidatura ad uno degli istituti. Se la loro candidatura è accettata, saranno indicati loro i documenti necessari alla costituzione del loro fascicolo.

Osservazione: l'insieme dei documenti deve essere legalizzato

In un secondo tempo, se la domanda è accolta, il bambino è oggetto di un giudizio di adozione reso dalla giurisdizione religiosa della comunità alla quale appartiene il bambino.

Per quanto riguarda le comunità cattoliche, se la domanda è accettata, il bambino è oggetto di un giudizio del tribunale ecclesiastico del Vicariato Apostolico latino di Beirut.

NB: All'epoca del rilascio del passaporto ai bambini adottati, gli adottanti sono interrogati dalla Direzione generale della sicurezza libanese sulle modalità di realizzazione della loro procedura di adozione. Un'inchiesta può essere istruita anche  da differenti organismi ed istituzioni  . I termini di rilascio del passaporto possono quindi rivelarsi relativamente lunghi.

 

 

IV - Gli indirizzi utili

LE COPPIE POSSONO RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI A:

Commissione per le adozioni internazionali

Via Barberini 38 a Roma.

Tel. : 06-42153252 e 06-42153253.

 Numeri di fax 06-42153249/50/51.

indirizzo e-mail cai.segreteria-enti@palazzochigi.it

Indirizzo web: http://www.commissioneadozioni.it/

Ministero degli Esteri

Piazzale della Farnesina 1 –ROMA tel.0636911

Ufficio Rapporti Col Pubblico U.R.P.

Sito web Ministero Affari Esteri - Ufficio Relazioni con il Pubblico

orari di apertura: 9.00 - 16.30 tutti i giorni, salvo il sabato e i giorni festivi.

Linea telefonica: 06.3691.8899

Fax: 06.3236210

 

LIBANO

 

Beirut - Ambasciata

Amb. Franco Mistretta

Place de l'Etoile - Immeuble Assicurazioni Generali - Beirut

Tel: 00961 1-985200

Fax: 00961 1-985307

E-mail: amb@ambitaliabeirut.org

Home page: www.ambitaliabeirut.org

Saida - Consolato onorario

Cons. On. Raphael Debbane

Haret Saida, Imm. Debbane

Tel 009617 722236/7

Tripoli Del Libano - Consolato onorario

Cons. On. Saadi Radwan Ghandour

Al Mina

Tel 009616 601744 e 432070

 

3 - intermediari stranieri

Istitutio Santo-Vincent di Paul

Sorella Bassoul

Achrafieh Sioufi

BEIRUT

Tél: (961.1) 32.04.07

Casa del Buono Pastore

Sorella Chamine

Ain Saadé

BEIRUT

Tél: (961.1) 97.00.24

LIBANO

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICAGLIBANESE

Incaricato d'Affari Primo Segr. FADI HAJJ-ALI

e Consorte Data di accreditamento: 10/11/01

Indirizzo: VIA GIACOMO CARISSIMI, 38

00198 ROMA

Tel.: 068537211 Fax: 068411794