LIBANO
aggiornato: Marzo 2002
I - Esigenze locali
1 - testi di riferimenti
L'adozione è una delle
materie che garantisce una competenza legislativa e giurisdizionale alle
comunità religiose riconosciute dallo stato per garantire "alle
popolazioni, a qualunque rito
appartengono, il rispetto del loro statuto personale e dei loro
interessi religiosi" (art.9 della Costituzione libanese).
Ne risulta che
l'adozione non è regolata da una legge civile unica, ma è retta dalle regole
del diritto della comunità religiosa riconosciuta alla quale appartiene
l'adottato di nazionalità libanese. Così, ciascuna della comunità, cristiana,
musulmana ed israelitica ha il suo
codice , o talvolta delle semplici
regole abituali alle quali la giurisprudenza riconosce un valore obbligatorio.
I codici dello statuto
personale contenente delle disposizioni relative all'adozione sono cinque. Si
tratta dei codici delle comunità cattoliche, della comunità greca-ortodossa,
della comunità armeno-ortodossa, della comunità siriano-ortodossa e della
comunità evangelica.
Tenuto conto
dell'interdizione dell'adozione del diritto musulmano, delle riserve del
diritto ebraico concernente questa istituzione, o ancora il ruolo protettivo
delle comunità e dell'ambiente familiare che non vogliono abbandonare i bambini
per farli adottarli né metterli in
tutela, le possibilità di adozione in Libano sono molto limitate. La
maggioranza dei bambini adottati in Libano appartiene alle comunità cattoliche.
A
causa dell'intervento di intermediari poco scrupolosi, le autorità libanesi si
sono dotate dell'articolo 500 bis del codice penale secondo il quale chiunque,
in cambio di una somma di denaro o di altro vantaggio, si priva di un
minore, nell'intenzione di darlo per
adozione, sarà punito con la pena da uno
a cinque anni di reclusione e una multa da cinque a venti milioni di
libri libanesi. Nella stessa pena incorre
chiunque offre il suo concorso
in vista di trovare un bambino e di adottarlo.
2 - esigenze relative
agli adottanti
* L'adottante deve avere
più di 40 anni (comunità cattoliche, comunità armena ortodossa,). Questa età
minima non sembra essere richiesta nei diritti greco-ortodossi e protestanti.
* L'adottante, in tutte
le comunità, non deve avere, al giorno dell'adozione, discendenza legittima.
* Le differenze di età
tra gli adottanti e l'adottato devono essere le seguenti:
18 anni, nel diritto delle comunità
cattoliche, greca-ortodosse e protestanti,
15 anni nel diritto della comunità armena
ortodossa,
* L'appartenenza
dell'adottante e dell’ adottato alla stessa comunità religiosa è generalmente
la regola (comunità cattoliche ed armeno-ortodosse).
* Nessuno può essere
adottato se non da due sposi, i conviventi non possono adottare (comunità
cattolica).
* Secondo il diritto
della comunità cattolica, è impossibile ad uno dei genitori adottare i suoi
bambini naturali.
Osservazioni:
Le candidature di
persone divorziate non sono accettate.
3 - esigenze relative
agli adottati
* Solo i minorenni
potranno essere oggetto di un'adozione.
* Il consenso dei
genitori o del tutore del bambino è necessario;
* Nel diritto delle
comunità cattoliche, il consenso dell’ adottato minorenne è necessario , se è dotato di discernimento.
4 - esigenze relative
agli intermediari
Il ricorso ha un Ente
italiano non è obbligatorio. Offre tuttavia una più grande assicurazione
riguardo allo svolgimento della
procedura di adozione in questo paese dove non esiste un organismo locale che
si occupa dell'esame dei fascicoli di candidatura. Esso inoltre è imposto dalla
legge italiana.
Alcuni istituti
raccolgono la maggior parte dei bambini abbandonati, ed è la Madre Superiora di
questi istituti che agisce in qualità di custode legale di questi bambini.
I bambini presi in
carica da questi istituti sono tuttavia raramente adottabili.
Si raccomanda ai
candidati all'adozione di usare una certa prudenza. Difatti, certi intermedi
poco scrupolosi chiedono delle somme senza rapporto con le spese reali della
procedura, e ingannano addirittura gli adottanti sullo stato di salute e/o
sullo stato civile del bambino (vedere articolo 500 bis del codice penale
citato all'I-1).
II - Tipo di adozione
1 - forma della
decisione
La decisione resa dalle
autorità religiose locali è un giudizio del tribunale religioso.
2 - effetti della
decisione
* Creazione di un legame
di filiazione tra il bambino adottato e la famiglia adottiva;
* Mantenimento del
legame di filiazione tra il bambino e la
famiglia di origine;
* Le adozioni
pronunciate in Libano sono revocabili in caso di violazione delle procedure
regolamentari. Ma la revoca è prevista espressamente solamente dal diritto
delle comunità cattoliche; ed è pronunciata dalla giurisdizione ecclesiastica.
Tuttavia, la revoca è di diritto quando è chiesta dall'adottato entro un anno a contare della sua maggiore età.
* Il bambino conserva la
sua nazionalità libanese.
III - Procedura
In un primo tempo, i
candidati all'adozione devono mandare una lettera di candidatura ad uno degli
istituti. Se la loro candidatura è accettata, saranno indicati loro i documenti
necessari alla costituzione del loro fascicolo.
Osservazione: l'insieme
dei documenti deve essere legalizzato
In un secondo tempo, se
la domanda è accolta, il bambino è oggetto di un giudizio di adozione reso
dalla giurisdizione religiosa della comunità alla quale appartiene il bambino.
Per quanto riguarda le
comunità cattoliche, se la domanda è accettata, il bambino è oggetto di un
giudizio del tribunale ecclesiastico del Vicariato Apostolico latino di Beirut.
NB: All'epoca del
rilascio del passaporto ai bambini adottati, gli adottanti sono interrogati
dalla Direzione generale della sicurezza libanese sulle modalità di
realizzazione della loro procedura di adozione. Un'inchiesta può essere
istruita anche da differenti organismi
ed istituzioni . I termini di rilascio
del passaporto possono quindi rivelarsi relativamente lunghi.
IV - Gli indirizzi utili
LE COPPIE POSSONO
RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI A:
Commissione per le adozioni internazionali
Via Barberini 38 a Roma.
Tel. : 06-42153252 e 06-42153253.
Numeri di fax
06-42153249/50/51.
indirizzo e-mail cai.segreteria-enti@palazzochigi.it
Indirizzo
web: http://www.commissioneadozioni.it/
Ministero degli Esteri
Piazzale della Farnesina 1 –ROMA tel.0636911
Ufficio Rapporti Col Pubblico U.R.P.
Sito web Ministero Affari Esteri - Ufficio Relazioni con il Pubblico
orari di apertura: 9.00 - 16.30 tutti i giorni, salvo il sabato e
i giorni festivi.
Linea telefonica: 06.3691.8899
Fax: 06.3236210
LIBANO
Beirut - Ambasciata
Amb. Franco Mistretta
Place de l'Etoile -
Immeuble Assicurazioni Generali - Beirut
Tel: 00961 1-985200
Fax: 00961 1-985307
E-mail:
amb@ambitaliabeirut.org
Home page:
www.ambitaliabeirut.org
Saida - Consolato
onorario
Cons. On. Raphael
Debbane
Haret Saida, Imm.
Debbane
Tel 009617 722236/7
Tripoli Del Libano -
Consolato onorario
Cons. On. Saadi Radwan Ghandour
Al Mina
Tel 009616 601744 e
432070
3 - intermediari
stranieri
Istitutio Santo-Vincent
di Paul
Sorella Bassoul
Achrafieh Sioufi
BEIRUT
Tél: (961.1) 32.04.07
Casa del Buono Pastore
Sorella Chamine
Ain Saadé
BEIRUT
Tél: (961.1) 97.00.24
LIBANO
AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICAGLIBANESE
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e Consorte Data di
accreditamento: 10/11/01
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