Marzo 2002
Fonte
Mission de l’adoption internationale
I - Esigenze locali
1. Testi di riferimento
* Ordinanza n° 58-1306 del 23 dicembre 1958 che reca modifiche del
regime dell'adozione e della legittimazione adottiva.
* Ordinanza n° 6-67 del 21 marzo 1967: riforma dell'organizzazione
giudiziale.
2 - esigenze relative agli adottanti
* Solo le coppie sposate possono adottare.
* L'adozione può essere chiesta congiuntamente da due sposi non
separati di fatto di cui uno ha almeno più di trent’anni, se sono sposati da
più di otto anni. Tuttavia,l’adozione può essere chiesta senza condizione di
età né di durata di matrimonio in caso di sterilità assoluta e definitiva.
* I genitori adottivi devono avere na differenza d’età coò bambino
almeno di 15 anni.
* Gli adottanti non devono avere al momento della richiesta né
bambini, né discendenti legittimi.
* La candidatura dei celibi è permessa dalla legge ma non è accettata nella pratica.
3 - esigenze relative agli adottati
Sono adottabili i bambini abbandonati o senza filiazione
conosciuta dichiarati pupilli dello stato o i cui genitori o rappresentanti
legali hanno consentito validamente all'adozione.
4 - esigenze relative agli intermediari
Il ricorso ad un organismo italiano autorizzato per l'adozione non
è obbligatorio. Tutti i fascicoli di adozione devono essere trasmessi alla
Direzione dell'Azione Sociale del Ciad dipendente del Ministero dell'Azione
Sociale e della Famiglia che ha il compito esclusivo di proporre dei bambini
alle famiglie adottanti.
II - Tipo di adozione
1 - forma della decisione
La decisione pronunciata dalle autorità locali è una decisione
giudiziale.
2 - effetti della decisione
La decisione straniera ha i seguenti effetti:
a) Adozione di tipo I detto in Ciad "adozione
semplice"
·
Mantenimento dei legami di filiazione tra il bambino e la sua
famiglia di origine
·
Creazione di un legame di filiazione tra il bambino e la famiglia
adottive
·
Revocabilità
b) Adozione di tipo II detta in Ciad "legittimazione
adottiva"
·
Rottura dei legami di filiazione tra il bambino e la sua famiglia
naturale
·
Creazione di un legame di filiazione tra il bambino e la famiglia
adottiva
·
Irrevocabilità
III - Procedura
1 - costituzione del fascicolo
Il fascicolo deve essere costituito dei seguenti documenti:
·
Certificato di idoneità
·
Relazione dei servizi Sociali, documento da legalizzare
·
Relazione psicologica elaborata dall’ASL o dai servizi sociali da
fare legalizzare
·
Domanda firmata degli adottanti inviata al Presidente del
Tribunale di Prima Istanza del luogo di residenza del bambino, documento da
legalizzare
·
Curriculum vitae di ciascuno degli adottanti, documento da fare
legalizzare
·
Copia dell'atto di nascita di ciascuno degli adottanti, documento
da fare legalizzare
·
Copia dell'atto di matrimonio, documento da fare legalizzare;
·
Estratto del casellario giudiziario di data anteriore a sei mesi
di ciascuno degli adottanti, documento da fare legalizzare
·
Bollettino di stipendio o documento che attesti reddito regolare,
firmato dal datore di lavoro, documento da fare legalizzare
·
Certificato medico di meno di tre mesi di ciascuno degli
adottanti, documento da
legalizzare
2 - procedura locale
Ogni bambino è oggetto di un'inchiesta sociale approfondita volta
a ricercare la sua famiglia biologica.
In seno alla Direzione dell'infanzia, un educatore è incaricato
del coordinamento della procedura. Egli trasmette il fascicolo alla Corte
d'appello di N'Djamena.
Il ricorso ad un avvocato non è obbligatorio, ma vivamente
raccomandato.
Se si tratta di un bambino abbandonato, l'atto di abbandono è
firmato dalla Direzione dell'azione Sociale ed il bambino è dichiarato “pupillo
dello Stato”.
Negli altri casi, i genitori o i rappresentanti legali dei bambino
devono presentarsi davanti ad un notaio od al Presidente della Corte d'appello
di N'Djamena per redigere un atto di consenso all'adozione che sarà firmato
anche dagli adottanti. Questi ultimi potranno farsi rappresentare validamente
da un avvocato in questa fase della procedura.
Il giudizio diventa definitivo ed esecutivo solo dopo un mese
dalla pronuncia d’adozione.
IV - Gli indirizzi utili
1 - le autorità competenti del Ciad
Direzione dell'azione Sociale
N'Djamena
CIAD
Telefono: (235) 51.46.13
LE
COPPIE POSSONO RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI A:
Commissione per le adozioni internazionali
Via Barberini 38 a Roma.
Tel. : 06-42153252 e 06-42153253.
Numeri di fax
06-42153249/50/51.
indirizzo e-mail cai.segreteria-enti@palazzochigi.it
Indirizzo
web: http://www.commissioneadozioni.it/
Ministero degli Esteri
Piazzale della Farnesina 1 –ROMA tel.0636911
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i giorni festivi.
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