CIAD

Marzo 2002

Fonte Mission de l’adoption internationale

I - Esigenze locali

1. Testi di riferimento

* Ordinanza n° 58-1306 del 23 dicembre 1958 che reca modifiche del regime dell'adozione e della legittimazione adottiva.

* Ordinanza n° 6-67 del 21 marzo 1967: riforma dell'organizzazione giudiziale.

2 - esigenze relative agli adottanti

* Solo le coppie sposate possono adottare.

* L'adozione può essere chiesta congiuntamente da due sposi non separati di fatto di cui uno ha almeno più di trent’anni, se sono sposati da più di otto anni. Tuttavia,l’adozione può essere chiesta senza condizione di età né di durata di matrimonio in caso di sterilità assoluta e definitiva.

* I genitori adottivi devono avere na differenza d’età coò bambino almeno di 15 anni.

* Gli adottanti non devono avere al momento della richiesta né bambini, né discendenti legittimi.

* La candidatura dei celibi è permessa dalla legge ma non è  accettata nella pratica.

3 - esigenze relative agli adottati

Sono adottabili i bambini abbandonati o senza filiazione conosciuta dichiarati pupilli dello stato o i cui genitori o rappresentanti legali hanno consentito validamente all'adozione.

4 - esigenze relative agli intermediari

Il ricorso ad un organismo italiano autorizzato per l'adozione non è obbligatorio. Tutti i fascicoli di adozione devono essere trasmessi alla Direzione dell'Azione Sociale del Ciad dipendente del Ministero dell'Azione Sociale e della Famiglia che ha il compito esclusivo di proporre dei bambini alle famiglie adottanti.

 II - Tipo di adozione

1 - forma della decisione

La decisione pronunciata dalle autorità locali è una decisione giudiziale.

2 - effetti della decisione

La decisione straniera ha i seguenti effetti:

a) Adozione di tipo I detto in Ciad "adozione semplice"

·          Mantenimento dei legami di filiazione tra il bambino e la sua famiglia di origine

·          Creazione di un legame di filiazione tra il bambino e la famiglia adottive

·          Revocabilità

b) Adozione di tipo II detta in Ciad "legittimazione adottiva"

·          Rottura dei legami di filiazione tra il bambino e la sua famiglia naturale

·          Creazione di un legame di filiazione tra il bambino e la famiglia adottiva

·          Irrevocabilità

III - Procedura

1 - costituzione del fascicolo

Il fascicolo deve essere costituito dei seguenti documenti:

·          Certificato di idoneità

·          Relazione dei servizi Sociali, documento da legalizzare

·          Relazione psicologica elaborata dall’ASL o dai servizi sociali da fare legalizzare

·          Domanda firmata degli adottanti inviata al Presidente del Tribunale di Prima Istanza del luogo di residenza del bambino, documento da legalizzare

·          Curriculum vitae di ciascuno degli adottanti, documento da fare legalizzare

·          Copia dell'atto di nascita di ciascuno degli adottanti, documento da fare legalizzare

·          Copia dell'atto di matrimonio, documento da fare legalizzare;

·          Estratto del casellario giudiziario di data anteriore a sei mesi di ciascuno degli adottanti, documento da fare legalizzare

·          Bollettino di stipendio o documento che attesti reddito regolare, firmato dal datore di lavoro, documento da fare legalizzare

·          Certificato medico di meno di tre mesi di ciascuno degli adottanti, documento da   legalizzare  

2 - procedura locale

Ogni bambino è oggetto di un'inchiesta sociale approfondita volta a ricercare la sua famiglia biologica.

In seno alla Direzione dell'infanzia, un educatore è incaricato del coordinamento della procedura. Egli trasmette il fascicolo alla Corte d'appello di N'Djamena.

Il ricorso ad un avvocato non è obbligatorio, ma vivamente raccomandato.

Se si tratta di un bambino abbandonato, l'atto di abbandono è firmato dalla Direzione dell'azione Sociale ed il bambino è dichiarato “pupillo dello Stato”.

Negli altri casi, i genitori o i rappresentanti legali dei bambino devono presentarsi davanti ad un notaio od al Presidente della Corte d'appello di N'Djamena per redigere un atto di consenso all'adozione che sarà firmato anche dagli adottanti. Questi ultimi potranno farsi rappresentare validamente da un avvocato in questa fase della procedura.

Il giudizio diventa definitivo ed esecutivo solo dopo un mese dalla pronuncia d’adozione.

 

 

IV - Gli indirizzi utili

1 - le autorità competenti del Ciad

Direzione dell'azione Sociale

N'Djamena

CIAD

Telefono: (235) 51.46.13

LE COPPIE POSSONO RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI A:

Commissione per le adozioni internazionali

Via Barberini 38 a Roma.

Tel. : 06-42153252 e 06-42153253.

 Numeri di fax 06-42153249/50/51.

indirizzo e-mail cai.segreteria-enti@palazzochigi.it

Indirizzo web: http://www.commissioneadozioni.it/

Ministero degli Esteri

Piazzale della Farnesina 1 –ROMA tel.0636911

Ufficio Rapporti Col Pubblico U.R.P.

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