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LEGGE 4 maggio 1983 n. 184
<=
span
style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";color:blue'>(Modificata=
dalla legge 476/9=
8 e
dalla legge 149/2001)
<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial Rounded MT Bold";color:blue'>&=
nbsp;DIRITTO
DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA
TITOLO I
Principi generali
Art. =
1.
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei ge=
nitori
o del genitore esercente la potestà genitoriale=
non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del
minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono dispos=
ti
interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel
rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l
4. Quando la famiglia non è in
grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si
applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato n=
ell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel
rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contr=
asto
con i princìpi fondamentali dell<=
span
style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";mso-bidi-font-family:Verdana;
color:blue'>’ordinamento.
TITOLO I-BIS
Dell'affidamento del minore
Art. 2.
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare ido=
neo,
nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell=
’articolo 1, è affidato ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l’educazione, l’istruzi=
one
e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di =
cui
al co=
mma 1,
è consentito l’inserimento del minore in u=
na
comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto d=
i assistenza
pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vic=
ino
a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per=
i
minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una
comunità di tipo familiare.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31
dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia
possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a qu=
elli
di una famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze=
e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza perma=
nente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e =
di
Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli
istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.
Art. 3.
1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo famili=
are
e degli istituti di assistenza pubblici o privati
esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo=
I
del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provve=
da
alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della =
tutela
sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono p=
roporre istanza
per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prest=
ano
anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunit&agrav=
e;
di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non pos=
sono
essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli
istituti di assistenza pubblici o privati chiedo=
no al
giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.=
Art. 4.
1. L’affidamento familiare &egra=
ve;
disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore
esercente la potestà, ovvero dal tutore,
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende
esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o d=
el
tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli arti=
coli
330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento
familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri
riconosciuti all’affidatario, e le
modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo
familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì
essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma di assistenz=
a,
nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale c=
ui
è attribuita la responsabilità del programma di
assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tute=
lare
o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda ch=
e si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestr=
ale
sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua=
presumibile ulter=
iore
durata e sull’evoluzione delle condizioni=
di difficoltà=
del
nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere
indicato il periodo di presumibile durata dell’aff=
idamento
che deve essere rapportabile al complesso di interv=
enti
volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non
può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogab=
ile,
dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa=
con
provvedimento della’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia d’origine che lo ha determina=
to, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizi=
o al
minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto=
, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, s=
entiti
il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della s=
ua
capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente
tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori
provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo
si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti pres=
so
una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o
privato.
Art. 5.
1. L’affida=
tario
deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla =
sua
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i=
quali
non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artico=
li 330
e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabil=
ite
dall’autorità affidante. Si applicano, in =
quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In=
ogni
caso l’affidatario esercita=
i
poteri connessi con’
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie=
competenze, su
disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge
opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famigl=
ia
di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalit&agr=
ave;
più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle a=
ltre
strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari=
.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo
familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza
pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e <=
span
class=3DGramE>di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.
TITOLO II
Dell'adozione
<=
span
style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";color:blue'>CAPO I
Disposizioni generali
Art. 6.
1. L’adozione è consentit=
a a
coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve
avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazi=
one
personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di
educare, istruire e mantenere i minori che intendano
adottare.
3. L’età degli adottanti =
deve
superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del
rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i
coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimo=
nio
per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni
accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto
riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere
derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata
adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione
quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno so=
lo
di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano geni=
tori
di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore,
ovvero quando l’adozione riguardi
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche
con atti successivi e costituisce criterio preferenzial=
e
ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fr=
atello
dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la
disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si t=
rovino nelle condiz=
ioni
indicate dall’articolo 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integra=
zione
sociale e i diritti delle persone handicappate». 8. Nel caso di adozione
dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai
sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le
regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilit&agra=
ve;
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere
economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e
all’inserimento sociale, fino all’età di
diciotto anni degliArt. 7.
1. L’adozione è consentit=
a a
favore dei minori dichiarati in stato di adott=
abilità
ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non
può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso,=
che
deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiv=
a dell’adozione.
3. Se l personalmente sentito; se ha un’et&=
agrave;
inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
CAPO II
Della dichiarazione di adottabilità
Art. 8.
1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del
distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione=
di
abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di
assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitori=
o.
2. La situazione di abbandono sussis=
te,
sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori=
si
trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità =
di
tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore qua=
ndo
i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai
servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal
giudice.
4. Il procedimento di adottabilità
deve svolgersi fin dall’inizio con l’assisten=
za
legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10.
Art. 9.
1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono
di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico
servizio, gli esercenti un servizio di pubblica
necessità debbono riferire al più presto al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si
trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui ven=
gano
a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubbli=
ci o
privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere
semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori
collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per
ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.=
Il
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le
necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l<=
/span>’adottabilità di quell=
i tra
i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli
istituti di assistenza pubblici o privati o pres=
so una
famiglia affidataria, che risultano in situazio=
ni di
abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone
ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al
comma 2. Può procedere a ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei
mesi, deve,
trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione
può
comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti famili=
ari
o adottivi e
l’incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione =
deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabil=
mente
a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo=
non
inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione
può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell<=
span
style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";mso-bidi-font-family:Verdana;
color:blue'>’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità.
Art. 10.
1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da =
lui
delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2,=
provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo
allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza,
più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’amb=
iente
in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del
procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che <=
span
class=3DGramE>abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo s=
tesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li in=
vita a
nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio =
per
il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore,
possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono
presentare istanze anche istruttorie e prendere
visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa
autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni
momento e fino all’affid=
amento
preadottivo ogni opportuno provvedimento
provvisorio nell’interes=
se del
minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso=
una famiglia o una
comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei
genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tuto=
re e
la nomina di un tutore provvisorio.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modifica=
re o
revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale
provvede in camera di consiglio con l’intervento del pubblico minister=
o,
sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione.
Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anc=
he
il minore di età inferiore, in consideraz=
ione
della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai
genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del cod=
ice
civile.
Art. 11.
1. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risulta=
no
esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi =
con
il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di <=
span
class=3DSpellE>adottabilità, salvo che esistano istanze di ad=
ozione
ai sensi dell'articolo 44 . In tal caso il tribunale per i minorenni decide
nell'esclusivo interesse del minore.
2. Nel caso in cui non risulti l'esi=
stenza
di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui
paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente,
il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provve=
de
immediatamente alla dichiarazione dello stato di adott=
abilità
a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di =
chi,
affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvede=
re
al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale =
per
un periodo massimo di due mesi semprechè=
nel
frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino =
al
quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo co=
munque
un rapporto con il genitore naturale.
3. Nel caso di non riconoscibilità<=
/span>
per difetto di età del genitore, la proce=
dura
é rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di
età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni
menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il geni=
tore
può chiedere ulteriore sospensione per al=
tri
due mesi.
4. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. <= o:p>
5. Se entro detti termini viene effe=
ttuato
il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista
abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato =
effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra
formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.
7. Intervenuta la dichiarazione di <=
span
class=3DSpellE>adottabilità e l'affidamento preadottivo,
il riconoscimento é privo di efficacia. Il giudizio per la dichiaraz=
ione
giudiziale di paternità o maternità é sospeso di dirit=
to e
si estingue ove segua la pronuncia di adozione
divenuta definitiva.
Art. 12.
1. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza =
dei
genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo preceden=
te,
che abbiano mantenuto rapporti significativi con=
il
minore, e ne é nota la residenza, il presidente del tribunale per i
minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo
termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
2. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minoren=
ni che
procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i
minorenni del luogo della loro residenza.
4. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presid=
ente
del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi
l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai pare=
nti
prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici
accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o=
dei
servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al
fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.
5. Il presidente o il giudice delegato può, altres&igrav=
e;,
chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione
degli alimenti a carico di chi vi é tenuto per legge e, al tempo ste=
sso,
dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3
dell'articolo 10.
Art. 13.
1. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui allo articolo precedente risultino irreperibili ovvero=
non
ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i
minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143=
del
codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di
pubblica sicurezza.
Art. 14.
1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della
dichiarazione di adottabili=
tà,
la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse d=
alle
indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile ne=
ll’interesse del minore. In tal caso la sospensione &egra=
ve;
disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a
un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali
competenti perché adottino le iniziative opportune.
Art. 15.
’articolo 8, lo stato di adottabilit=
à
del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: a) i genitori ed i paren=
ti
convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza
giustificato motivo; b) l’audizione dei soggetti di c=
ui
alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale =
e la
non disponibilità ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi
dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per
responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di <=
span
class=3DSpellE>adottabilità del minore è disposta dal
tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il
pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare pr=
esso
cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato.
Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che a=
bbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di et=
à
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al tutore, nonché al cur=
atore
speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto =
di
proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17.
Art. 16.
1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista=
nei
precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per =
la
pronuncia per lo stato di a=
dottabilità
dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché al tutore e al cu=
ratore
speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti
opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. =
Art. 17.
1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti
possono proporre impugnazione avanti
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazion=
e,
per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secon=
do
comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione
dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei
rispettivi atti introduttivi.
Art. 18.
1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di
adottabilità è trascritta,=
a
cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro
conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve
essere effettuata entro il decimo giorno success=
ivo a
quello della comunicazione che la sentenza di adottabi=
lità
è divenuta definitiva. A questo effetto, =
il
cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare
immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art. 19.
1. Durante lo stato di adottabilità
é sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale
per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli <=
span
class=3DGramE>ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Art. 20.
1. Lo stato di =
adottabilità
cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da par=
te
dell'adottando.
Art. 21.
1. Lo stato di =
adottabilità
cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, in qu=
anto
siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1,
successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell’art=
icolo
15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni=
d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. 4. Nel caso in cui sia in at= to l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato. <= o:p>
CAPO III
Dell'affidamento preadottivo
Art. 22.
1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilit&agra=
ve; ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle
condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, de=
lla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’ass=
istenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. &Eg=
rave;
ammissibile la presentazione di più domande anche successive a
più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia
comunicazione a tutti i tribunali precedentemente
aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere co=
pia
degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri
tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla
presentazione e può essere rinnovata.
coloro che intendono adottare devono essere fornite, se
richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati =
previamente
i requisiti di cui all’articolo 6, dispone
l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché
avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dire=
tte
all’adozione di minori di età superiore a cinque anni o
con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 fe=
bbraio 1992, n. 104.=
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettua=
te,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in g=
rado
di corrispondere alle esigenze del minore. 6. Il tribunale per i minorenni,=
in
camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei rich=
iedenti
ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minor=
e di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di
procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo,
determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.=
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogn=
i caso
informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi
dalle indagini. Non può essere disposto l’aff=
idamento
di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi
ragioni. L’ordinanza è comunicata al pubblico minist=
ero,
ai ri=
chiedenti
ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non o=
ltre
dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione =
di
cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell<=
/span>’affidamento preadottivo
avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di =
accertate
difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore,
alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause =
all’origine delle difficoltà. Ove necess=
ario,
dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.
Art. 23.
1. L’affidamento preadottivo
è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza
del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui =
all’articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di
idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo
alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in came=
ra
di consiglio, con decreto motivato. Debbono esse=
re
sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità=
di
discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto
attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al
presentatore dell’istanza=
di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento pre=
adottivo
è annotato a’articolo 18.
Art. 24.
1. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decre=
to
del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dal=
la comunicazione,
con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte
d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le
persone indicate nell' articolo 23 ed effettuati=
ogni
altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con
decreto motivato.
Della dichiarazione di adozione
Art. 25.
1. Il tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilità, dec=
orso
un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il min=
ore
che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico
ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilan=
za o
di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presen=
te
capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo =
di
fare luogo
o di non fare luogo all’adozione. Il minore che
2. Qualora la domanda di adozione ve=
nga
proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, =
se
maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coni=
ugi affidatari, con
ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l=
’affidamento preadottivo,
l’adozione, nell’interesse del minore,
può
essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge
deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo inte=
rviene separazione tra i
coniugi affidatari, l’adozione può essere
disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del min=
ore, qualora il coniug=
e o i
coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicat=
a al pubblico minister=
o, ai
coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il
tribunale per i minorenni assume gli opportuni provved=
imenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell’art=
icolo
10, comma 3. Si appArt. 26.
1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione, entro trenta gior=
ni
dalla
notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i
minorenni della Corte d’appello da parte del pubbli=
co
ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore.
2. Avverso la sentenza della Corte d’app=
ello
è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere pr=
oposto
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al
primo comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di
procedura civile.
3. L’udienza di discussione
dell’appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal depos=
ito
dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta
definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunica=
ta all’ufficiale dello stato civile =
che la
annota a margine dell=
8217;atto
di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del
tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal
momento della definitività della sentenza=
.
Art. 27.
1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di fi=
glio
legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se
l'adozione é disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi =
dell' articolo 25 , comma
Art. 28.
1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione=
ed
i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono
più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile
riferita all’adottato de=
ve
essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l<=
span
style=3D'mso-bidi-font-family:Verdana'>’esclusione di qualsiasi rifer=
imento
alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui
all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile,
l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro e=
nte
pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di
fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali p=
ossa
comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa d=
ell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussist=
ano
impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali
esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale p=
er i
minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accer=
ta
che l’informazione sia preceduta e accompagnata da
adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono esse=
re
fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio
sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del
minore.
5. L’adottato, raggiunta
l’età di venticinque anni, può accedere
a informazioni che riguardano la sua origine e l’ide=
ntità
dei p=
ropri
genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età=
, se
sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica=
. L’istanza deve essere presentat=
a al
tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l<=
/span>’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psi=
cologico,
al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al=
comma
5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del
richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale p=
er i minorenni autor=
izza
con decreto l’accesso alle notizie richie=
ste.
7. L’accesso alle informazioni n=
on
è consentito se l’adottato non sia stato
riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori
biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia
manifestato il consenso all’adozione a condizione di rim=
anere
anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adotta=
to
maggiore di età quando i genitori adottivi=
sono
deceduti o divenuti irreperibili.
TITOLO III
Dell'adozione internazionale
<=
span
style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";color:blue'>CAPO I
Dell'adozione di minori stranieri
Art. 29.
Art. 29-bis
1. Le persone residenti in Italia, c=
he si
trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottar=
e un
minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di
disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hann=
o la
residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità
all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani
residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo
36, comma 4, é competente il tribunale per i minorenni del distretto=
in
cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, é
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Alla dichiarazione di disponibilità sono allegati i
seguenti documenti:
a) certificato di nascita, di matrimonio e st=
ato
di famiglia;
b) certificato relativo alle condizioni di sa=
lute
dei richiedenti, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;
c) autocertificazione concernente l'attività lavorativa
svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell'ultima dichiarazi=
one dei redditi riguardante i componenti del nucleo famili=
are
dei richiedenti;
d) certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 3 =
del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;
e) certificato dei carichi pendenti di cui all'articolo 6 del
decreto del presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;
f) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla
propria condizione familiare, con particolare riferimento all'attivit&agrav=
e;
lavorativa e alle condizioni di accoglienza che =
si
intendono offrire al minore.";
"4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover
pronunciare immediatamente decreto di inidoneit&=
agrave;
per manifesta carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, sente, entro tre=
nta
giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, anc=
he a
mezzo di un giudice delegato, gli aspiranti genitori adottivi al fine di
accertare le motivazioni per le quali hanno presentato la dichiarazione di
disponibilità, nonché la loro attitudine all'adozione
internazionale.";
"5. Per motivate ragioni, nel rispetto del medesimo termin=
e di
cui al comma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi de=
lla
pubblica amministrazione, l'acquisizione di ulte=
riori
elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione alle=
gata
alla dichiarazione di disponibilità.".
"5-bis. Completata l'attività istruttoria, il tribu=
nale
emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale si pronuncia cir=
ca
la sussistenza dei requisiti per l'adozione.
5-ter. Il decreto di idoneità=
di
cui al comma 5-bis è motivato in base alla situazione personale e
familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza=
che
si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso
dell'attività istruttoria per favorire il miglior incontro tra gli
aspiranti all'adozione e il minore da adottare.".
Art. 30.
"1. Il decreto di idoneit&agrav=
e; ad
adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere
promossa dagli interessati entro quattro mesi dalla comunicazione del
provvedimento. L'efficacia del decreto permane anche qualora gli aspiranti
genitori adottivi, che hanno tempestivamente promosso la procedura, abbiano revocato l'incarico all'ente di cui all'artico=
lo 31,
purché lo conferiscano entro due mesi ad altro ente.";
2. Il decreto è trasmesso immediatamente, unitamente alla
documentazione agli atti, alla Commissione di cui
all'articolo 38.";
3 soppresso
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, =
sia
revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio=
di
idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il
relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente di cui all'articolo 31, ove già
incaricato.".
.
5. Il decreto di idoneità ovv=
ero di
inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte
d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civil=
e,
da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31.
1. Gli aspiranti all'adozio=
ne,
che abbiano ottenuto il decreto di idoneit&agrav=
e;,
devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli en=
ti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter. "che risulti accreditato ai sen=
si
dell'articolo 39-quater nel Paese indicato all'atto del conferimento dell'i=
ncarico,
e sono tenuti ad indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia
stato eventualmente avviato il procedimento di adozione nazionale.".
2. Nelle situazioni conside=
rate
dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni
può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro
personalità, ad effettuare direttamente le
attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del
presente articolo
.
e accreditato ";c=
he ha
ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione", informa senza indugio il tribunale pe=
r i
minorenni e
:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e
sulle concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione pr=
esso
le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozio=
ne
tra quelli presso i quali risulta accreditato,";, trasmettendo alle st=
esse
la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità "e al=
la
documentazione".ad esso
allegata, affinché le autorità straniere formulino le propost=
e di
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie
dall'autorità straniera la proposta di in=
contro
tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il
minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue
esperienze di vita: "e la trasmette s=
enza
ritardo alla Commissione;".
;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi,
informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere n=
el
Paese straniero;
e) riceve il consenso scrit=
to
all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, propo=
sto
dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di cons=
enso
all'autorità straniera, : e la trasmette senza ritardo alla Commissione;".
s=
volgendo =
tutte
le altre attività dalla stessa richieste"l'atto di consenso è trasmesso anche al tribunale =
per
i minorenni dinanzi al quale sia stata presentata domanda di adozione
nazionale;".
; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti pu&ograv=
e;
essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da=
un
notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e conc=
orda
con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di
procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato a=
ccordo
e ne dà immediata informazione alla Commi=
ssione
di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo St=
ato
di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri
genitori adottivi;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la
trasmette immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 38 e richiede
alla stessa Commissione di provvedere ai sensi dell'articolo 32, comma 1
g) informa immediatamente e richiede alla Commissione, trasmettendo=
la
documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza
permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento =
del
minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e del=
la
documentazione relativi al minore e li trasmette=
immediatamente
al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si
adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei
futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale
attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minor=
e in
Italia su richiesta degli adottanti; <=
o:p>
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in
cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'=
estero
nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo c=
omma
1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica =
22
dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione.
Sanzioni a carico degli enti)
"3-bis. Agli enti che violino le disposizioni di cui al co=
mma
3 e contravvengano agli obblighi di cui all'articolo 39-ter si applica una
delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) sospensione dell'autorizzazione;
c) revoca dell'autorizzazione.
3-ter. Le sanzioni sono applicate dalla Commissione, previa
contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre
non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, in ordine
proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la s=
ua
reiterazione e gli effetti prodottisi.".
Art. 32.
1.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non é ammessa: a)
quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese strani=
ero
non emerge la situazione di abbandono del minore=
e la
constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello
Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini p=
er
l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione d=
ei
rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i
genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effe=
tti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non
produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la
stessa può essere convertita in una adozi=
one
che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conf=
orme
alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tal=
e conformità,
é ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per qu=
anto
di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura
"Art. 32
(Dell'adozione pronunciata all'estero)
1. Qualora l'adozione debba essere pronunciata nello Stato este=
ro
prima dell'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui all'articolo =
38,
ricevuti gli atti di cui all'articolo 31, lettere c), e) ed
f), concorda con l'autorità straniera, qualora ne sussistano i
requisiti, di procedere all'adozione, dichiara che l'adozione risponde al
superiore interesse del minore, acconsente alla prosecuzione della procedur=
a e
contestualmente provvede ad autorizzare lo stesso minore all'ingresso e alla
residenza permanente in Italia.
2. La Commissione provvede senza ritardo ad inviare i provvedim=
enti
di cui al comma 1 e la documentazione allegata all'autorità straniera
competente a pronunciare il provvedimento di ado=
zione
del minore.
3. Se la Commissione non concorda con la proposta di incontro formulata dall'autorità straniera,
restituisce gli atti alla stessa autorità per una nuova proposta.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la dichiarazione che
l'adozione corrisponde al superiore interesse del minore ed il consenso alla
prosecuzione della procedura di cui al comma 1 non sono=
ammessi:
a) quando non sussistono le condizioni previste dall'articolo 4
della Convenzione;
b) quando l'adozione non è conforme alle altre disposizi=
oni
della Convenzione e ai principi vigenti nello Stato in materia di diritto di
famiglia e dei minori, valutati in relazione al
superiore interesse del minore;
c) quando gli aspiranti genitori adottivi non risultino
in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
d) quando le indicazioni contenute nel decreto di
idoneità non siano state rispettate;
e) quando la procedura adottiva si sia svolta senza l'intervento=
di
un ente autorizzato e delle autorità centrali;
f) quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non prod=
uca
la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di=
origine
a mezzo della conversione di cui al comma 5.
5. Quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non prod=
uce
la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa
può essere convertita in un'adozione che produca=
tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla Convenzione. Ai f=
ini
della conversione è necessario che i genitori naturali abbiano prest=
ato
il proprio consenso espressamente, liberamente e senza aver ricevuto alcun
vantaggio, anche di natura patrimoniale, per sé o per altri. In caso=
di
conversione, la Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1.
6. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per qu=
anto
di competenza, con la Commissione e con l'ente autorizzato per il buon esito
della procedura di adozione. Essi, dopo aver ric=
evuto
formale comunicazione da parte della Commissione dei provvedimenti di cui al
comma 1 e del provvedimento di adozione pronunci=
ato
dall'autorità straniera, rilasciano il visto d'ingresso per adozione=
a
beneficio del minore adottando.".
<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial Rounded MT Bold";mso-bidi-font=
-family:
"Times New Roman";color:blue'>Art. 6
(Effetti dell'adozione pronunciata all'estero)
1. Dopo l'articolo 32 della legge sull'adozione è inseri=
to
il seguente:
"Art.32-bis
(Effetti dell'adozione pronunciata all'estero)
2. Con il provvedimento di adozione,=
il
minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. La Commissione, ricevuta formale comunicazione della pronunc=
ia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui
all'articolo 32, comma 4, dispone la trascrizione del provvedimento stranie=
ro
nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribuna=
le
per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.
4. Ricevuta la comunicazione di cui al comm=
a 3,
il tribunale per i minorenni competente incarica i servizi socio-assistenzi=
ali
degli enti locali di compiere le attività di cui all'articolo 34, co=
mma
2.".
Art. 33.
1. Fatte salve le ordinarie disposizioni re=
lative
all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e =
di
cura, non é consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono
muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che=
non
sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.=
2. É fatto divieto alle autorità consolari italia=
ne
di concedere a minori stranieri il visto di ingr=
esso
nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi
previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissio=
ne
di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al qu=
ale
non viene consentito l'ingresso in Italia provve=
dono a
proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di
frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché
prenda contatto con il Paese di origine del mino=
re per
assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per
eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave
impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle
procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello S=
tato.
In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla
Commissione ed al tribunale per i minorenni competente =
in
relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto
l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situaz=
ioni
consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo
segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cu=
i il
minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento tempor=
aneo
nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora =
ne
sussistano i presupposti, ovvero segnala la situ=
azione
alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del
minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
Art. 34.
1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato <=
span
class=3DGramE>sulla base di un provvedimento straniero di adozion=
e o
di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutt=
i i
diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai
fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidata=
ri, i
genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale p=
er i
minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali
difficoltà per gli opportuni interventi.
"2. Dal momento dell'ingresso in Italia, e per almeno un a=
nno,
ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali, unitamente agli =
enti
autorizzati, assistono, secondo le modalità indicate nei protocolli =
di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), gli affidatari, i genitori
adottivi e il minore. I servizi e gli enti riferiscono al tribunale per i
minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore segnalando le eventuali
difficoltà per gli opportuni interventi.";
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per eff=
etto
della trascrizione del provvedimento di adozione=
nei
registri dello stato civile.
Art. 35.
1. L=
st1:metricconverter>'adozione pronunci=
ata
all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo
27.
2. Qualora l'adozione sia stata
pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il
tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha
pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozio=
ni
internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princìpi<=
/span>
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la
certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i)=
e
l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, or=
dina
la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civi=
le.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del min=
ore
in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento
dell'autorità straniera come affidamento preado=
ttivo,
se non contrario ai princìpi fondamental=
i che
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stab=
ilisce
la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento =
del
minore nella nuova famiglia.Decors=
o tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famigli=
a che
lo ha accolto é tuttora conforme all'interesse del minore, il tribun=
ale
per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei regis=
tri
dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il
periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e =
adotta
i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione.In
tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 1=
4 deve
sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggi=
unto
gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore d=
eve
essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo,
tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei
provvedimenti é il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli
aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del min=
ore
in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può=
comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in c=
ui:
a) il provvedimento di adozione rigu=
arda
adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana
sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneità;
c) non é possibile la conversione in adozione produttiva
degli effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati
tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si é manifestato contrario al suo interesse.
<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial Rounded MT Bold";mso-bidi-font=
-family:
"Times New Roman";color:blue'>Art. 35
(Dell'adozione pronunciata in Italia)
1. Nei casi in cui l'adozione debba
perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui
all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le
conclusioni dell'ente incaricato in merito alla proposta di incontro, emett=
e il
provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente ai
sensi dell'articolo 32, comma 1.
3. La Commissione trasmette il provvedimento di autorizzazione
di cui all'articolo 31, comma 1, agli uffici consolari italiani all'estero i
quali, rilasciato il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore
adottando, ne danno comunicazione alla Commissione e al tribunale per i
minorenni competente.
4. Al minore straniero, per il quale=
sia
stato rilasciato il visto d'ingresso di cui al comma 3, è concesso un
permesso di soggiorno per adozione ai sensi del decreto legislativo 25 lugl=
io
1998, n. 286.
5. Il tribunale per i minorenni, ricevuta formale comunicazione=
del
rilascio del visto d'ingresso, riconosce il provvedimento dell'autorit&agra=
ve;
straniera come affidamento preadottivo, se non
contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di
famiglia e dei minori, valutati in relazione al
superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidam=
ento
in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.
6. Decorso tale periodo, il tribunale per i minorenni, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia affidataria risulti conforme all'interesse del medesi= mo, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista = la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.<= o:p>
7. Qualora l'affidamento preadottivo non risulti conforme all'interesse del minore, il tribunal=
e per
i minorenni, anche prima che sia decorso il periodo di un anno, revoca
l'affidamento e dispone un nuovo affidamento preadotti=
vo.
Di tale affidamento è data comunicazione all'autorità del Pae=
se
straniero, per il tramite della Commissione, con la specifica indicazione d=
ei
nuovi genitori affidatari.
8. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 7, il
tribunale, previa comunicazione alla autorit&agr=
ave;
del Paese straniero per il tramite della Commissione, dispone il collocamen=
to
del minore presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, ovv=
ero
ne dispone il rimpatrio qualora lo richieda la medesima autorità del
Paese straniero.
9. Il minore che abbia compiuto gli =
anni
14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere ai s=
ensi
dei commi 7 e 8; se ha raggiunto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non
alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto =
conto
della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
10. Competente per la pronuncia del provvedimento è il
tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione h=
anno
la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.".
Art. 36.
a) sia accertata la condizione di ab=
bandono
del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che
determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legit=
timo
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la
famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità
previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con
l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizz=
ato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto =
di idoneità; d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo
39, comma 1, lettera h). 3. Il relativo provvedimento é assunto dal tribunale per=
i
minorenni che ha emesso il decreto di idoneit&ag=
rave;
all'adozione. Di tale provvedimento é data comunicazione alla
Commissione, che provvede a quanto disposto
dall'articolo 39, comma 1, lettera e). "4-bis L'adozione pronunciata, ai sensi del comma due anni, : "un anno";viene riconosciuta ad ogni
effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni,
purché conforme ai princìpi della
Convenzione.
Art. 37.
1. Successivamente all'adozione,
2. Il tribunale per i minorenni che ha
emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni
valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani
Art. 37-bis.
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione <=
span
class=3DGramE>di abbandono si applica la legge italiana in materia di
adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38.
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della
Convenzione é costituita presso
2.
a) un presidente nominato dal Presidente
del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza=
nel
settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica e=
sperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
"2-bis
(Incompatibilità dei componenti della Commissione per le adoz=
ioni
internazionali)
. I componenti della Commissione non
devono aver ricoperto incarichi presso gli enti di cui all'articolo 31 nei =
due
anni antecedenti all'inizio del loro incarico.".
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può
essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione
rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione
é assicurato l'avvicendamento graduale dei compo=
nenti
della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A
tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori=
ad un
anno.
5.
Art. 39.
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni
internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni
necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in mat=
eria
di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi
bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo
39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato,
lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi=
di
gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente
legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento
all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui
all'articolo 39-bis;
"c) autorizza l'attività degli enti di cui all'arti=
colo
39-ter, accerta che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo
39-quater e che l'ente sia accreditato nel Paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione, cura la
tenuta del relativo albo, vigila sull'operato degli enti, lo verifica almeno
ogni tre anni e applica le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferi=
mento
all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui
all'articolo 39-bis; ";
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti
autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Pa=
esi
stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le
informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo
dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o inten=
dano
operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozion=
e;
"h) valuta la proposta all'incontro formulata
dall'autorità straniera e autorizza l'ingresso e il soggiorno perman=
ente
del minore straniero;";
i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizio=
ni
della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzio=
ne
stessa;
l) per le attività di informa=
zione
e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo
39-ter.
"l-bis) esamina segnalazioni, istanze<=
/span>
ed esposti in merito ai procedimenti adottivi pervenute dagli aspiranti
all'adozione che abbiano conferito incarico all'ente ai sensi dell'articolo=
31;
<=
span
class=3DGramE>l-ter) provvede ad informare gli aspiranti genitori
adottivi in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative
procedure, agli enti che curano la procedura di adozione ai sensi dell'arti=
colo
31, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei
costi e dei tempi medi di completamento delle procedure distinte in base ai
Paesi di provenienza del minore;
<=
span
class=3DGramE>l-quater=
span>) cura gli adempimenti relativi alle procedur=
e di
adozione in casi particolari di un minore straniero di cui all'articolo 57-=
bis
e di affidamento temporaneo internazionale di cui all'articolo 57-ter."=
;;
"1-bis. La Commissione, nell'esercizio dei poteri di verif=
ica
sull'attività degli enti, può avva=
lersi
della Guardia di Finanza, che agisce con le facoltà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui al decreto
del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni ed integrazioni.";
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con
l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione
é sottoposta ad esame della Commissione, su ista=
nza
dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego,
3.
4.
Art. 39-bis.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito delle loro competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di
servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire
livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzi=
oni
fra enti autorizzati e servizi, nonché fo=
rme
stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili
"per facilitare, successivamente all'ingresso del minore in Italia, lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 34."..
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pos=
sono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie=
che
lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione
internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale =
di cui
al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale =
in
attuazione dei princìpi di cui alla pres=
ente
legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano =
sono
delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione
internazionale.
Art. 39-ter.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo =
39,
comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbon=
o
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da pers=
one
con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale=
, e
con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo al=
bo
professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima,
durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura
organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e
delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui
intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento del=
la procedura, ed una
metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei
confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente
attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione co=
n le
organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei=
Paesi
di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
"1-bis. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al com=
ma
1, gli enti devono sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione
a) le tariffe da applicare ai servizi resi nel corso della
procedura, sia in Italia che all'estero;
b) le condizioni generali di contratto da
applicare al rapporto intercorrente con gli aspiranti all'adozione.<=
/span>
1-ter. Il mandato conferito dagli aspiranti all'adozione all'en=
te
deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. In particolare d=
eve
prevedere che l'ente:
a) fornisca agli adottanti le informazioni sull'andamento delle
adozioni concluse, negli ultimi tre anni, nel Paese straniero da loro indic=
ato,
con riferimento ai tempi di attesa, alle classi =
di
età dei minori, ai costi e alle difficoltà operative incontra=
te;
b) renda nota la data di scadenza della autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c);
c) indichi il tempo medio di definizione della procedura e svol=
ga
l'incarico ricevuto nel rispetto dei tempi indicati all'atto del conferimen=
to dell'incarico;
d) dia immediato avviso agli aspiranti genitori adottivi qualora
non sia in grado di eseguire l'incarico affidatogli nel rispetto dei tempi
indicati;
e) aggiorni tempestivamente gli aspiranti all'adozione sullo sta=
to
della procedura;
f) svolga l'incarico conferito operando secondo una metodologia
leale, trasparente e verificabile.
1-quater. Non possono essere dedotti in con=
tratto
importi di spesa da corrispondere all'ente in difformità ai t=
etti
massimi determinati dalla Commissione, d'intesa con i rappresentanti degli =
enti
autorizzati. Dell'importo di spesa eventualmente dedotto in eccesso non
può essere richiesto il pagamento.
1-quinquies. Dal momento dell'ingresso del minore in Italia,
qualora la legge del Paese straniero di provenienza lo richieda, gli affida=
tari
e i genitori adottivi collaborano con gli enti p=
er la
stesura delle relazioni da inviare alla competente autorità stranier=
a,
concernenti l'andamento dell'inserimento del minore nella nuova
famiglia.".
"Art. 39-quater
(Accreditamento degli enti all'estero)
1. Al fine di ottenere l'accreditamento nel Paese straniero, l'=
ente
autorizzato compie gli adempimenti richiesti dalla legge del Paese medesimo=
e
trasmette alla Commissione il relativo provvedimento adottato dalla compete=
nte
autorità straniera.
2. Nei casi in cui la legislazione del Paese straniero non preveda l'accreditamento, l'ente trasmette alla Commis=
sione
il provvedimento con cui la competente autorità straniera consente lo
svolgimento delle procedure di adozione ai sensi dell'articolo 12 della
Convenzione.";
"Art.39-quinquies
(Iniziative di carattere internazionale)
1. Al fine di facilitare la fase del procedimento di adozione che si svolge all'estero e di avviare nego=
ziati
con nuovi Paesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
ministro degli affari esteri, definisce politiche d'intervento mirate, prom=
uove
le attività di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), provved=
e ad
organizzare incontri internazionali e ad avviare ogni altra utile iniziativ=
a.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nu=
ovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.&qu=
ot;.
Art. 39-sex.<=
span
style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";color:blue'>
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legg=
e, i
genitori adottivi e coloro che hanno un minore in
affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefìci:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, pri=
mo
comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha
superato i sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo
comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il
minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza ne=
llo
Stato straniero richiesto per l'adozione".
CAPO II
Dell'espatrio di minori a scopo di a=
dozione
Art. 40.
1. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che
intendono adottare un cittadino italiano minore di età,
devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, ch=
e la
inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di
dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di
dimora o di precedente domicilio nello Stato, é competente il tribun=
ale
per i minorenni di Roma.
2. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno
ratificato
Art. 41.
1. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul =
buon
andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportun=
o,
dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenzi=
ali
italiane o straniere.
2. Qualora insorgano difficoltà di <=
/span>ambientamento
del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque,
fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pr=
onunciato
l'affidamento.
3. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto=
di
propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità itali=
ana
relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio d=
el
minore.
4. Nel caso di adozione di minore
stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti
stabilmente in Paesi che hanno ratificato
Art. 42.
1. Qualora sia in corso nel territorio dello stato un procedime=
nto di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cit=
tadini
italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un
provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità
straniera.
Art. 43.
1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 de=
ll' articolo
9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
2. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari,=
si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del
presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 2=
00.
3. Competente ad accertare la situazione di=
abbandono
del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i
conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'artico=
lo
10 , compreso se del caso il rimpatrio, é il tribunale per i minoren=
ni
del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in manc=
anza
di precedente domicilio nello stato é competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
Dell'adozione in casi particolari
CAPO I
Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Art. 44.
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono =
le
condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al s=
esto
grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia
orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adott=
ivo
dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104=
, e
sia o=
rfano
di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati=
nel
comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittim=
i.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anch=
e a
chi non è coniugato. Se l’adottante è persona
coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiest=
a da
parte di entrambi i coniugi. 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l
Art. 45.
1. Nel procedimento di adozione nei =
casi
previsti dall’articolo 44 si richiede il
consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiut=
o il
quattordicesimo anno di età.
2. Se l personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve es=
sere
sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall=
’articolo 44, comma 1, lettera=
c),
deve essere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non
può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi d=
el
presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione.
Art. 46.
1. Per l'adozione é necessario l'assenso
dei genitori e del coniuge dell'adottando.
2. Quando é negato l'assenso previsto dal primo comma, il
tribunale, sentiti gli interessati, su istanza
dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrar=
io
all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che
l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal
coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può
pronunciare l'adozione quando é impossibile ottenere l'assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprime=
rlo.
Art. 47.
1. L’adozione produce i suoi eff=
etti
dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non &egra=
ve;
emanata, tanto l’adottante quanto
l’adottando possono revocare il loro conse=
nso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e
prima della emanazione della sentenza, si pu&ogr=
ave;
procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento
degli atti necessari per l’adozione.
3. Se l’ado=
zione
è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell<=
span
style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";mso-bidi-font-family:Verdana;
color:blue'>’adottante.
Art. 48.
1. Se il minore é adottato da due co=
niugi,
o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il
relativo esercizio spettano ad entrambi.
3. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stess=
o,
spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può' impiegarne le rendite per le spese di
mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investir=
ne
l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'
articolo 382 del codice civile.
Art. 49.
1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al
giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della
sentenza di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del tit=
olo
X del libro primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare
l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele
può essere privato dell’amministrazione dei beni dal
giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.
Art. 50.
1. Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottan=
ti della
potestà, il tribunale per i minorenni su istanza=
dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche
d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della
persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi b=
eni,
anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripre=
so
dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
Art. 51.
1. La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal
tribunale su domanda dell'adottante, quando l'ad=
ottato
maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole ve=
rso
di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà perso=
nale
non inferiore nel minimo a tre anni.
2. Se l'adottante muore in conseguen=
za
dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro=
ai
quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi
discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effe=
ttuato
ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero,
l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
3. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore,
può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in
camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentan=
za e
l'amministrazione dei beni.
4. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile . Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di c=
ui al
quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nom=
ina
di un tutore.
Art. 52.
1. Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i
discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca
può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del
pubblico ministero.
2. Il tribunale, assunte informazioni ed ef=
fettuato
ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero,
l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento, pronuncia sentenza.
3. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il mi=
nore
che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportu=
no,
anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con
decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la s=
ua
rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente c=
he
l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
4. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. =
5. Nei casi in cui siano adottati i provved=
imenti
di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al
fine della nomina di un tutore.
Art. 53.
La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico
ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli
adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 54.
1. Gli effetti dell'adozione cessano quando=
passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tut=
tavia
la revoca é pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla
successione dell'adottante.
Art. 55.
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 29=
3,
294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
CAPO II
Delle forme dell'adozione in casi particola=
ri
Art. 56.
1. Competente a pronunciarsi sull'adozione
é il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore=
.
2. Il consenso dell'adottante e dell'adotta=
ndo
che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottan=
do
deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un
giudice da lui delegato.
4. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma
restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i
minorenni della corte di appello.
Art. 57.
1. Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all' =
articolo
44 ;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. <= o:p>
di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sul=
la
di lui famiglia.
a) l’idoneità affettiva e=
la
capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l<=
/span>’ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore=
;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea
convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del min=
ore.
"Capo III - Dell'adozione in casi particolari di un minore
straniero".
2. Dopo l'articolo 57 della legge sull'adozione è inseri=
to
il seguente:
"Art. 57-b=
is
(Dell'adozione in casi particolari di un minore straniero)
1. I cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 44, commi 3 e 4, presentano dichiarazione di disponibilit&agr=
ave;
al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chie=
dono
che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione di un minore
straniero individuato, residente all'estero, relativame=
nte al
quale ricorre una delle ipotesi indicate dall'articolo 44, comma 1, lettere=
a),
b) e c).
2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, devono prestare il proprio consenso all'adozione, con =
atto
pubblico, dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero,
consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, =
per
sé o per altri.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover
pronunciare immediatamente decreto di inidoneit&=
agrave;
per manifesta carenza dei requisiti, sente gli aspiranti all'adozione, anch=
e a
mezzo di un giudice delegato, verifica la sussistenza delle circostanze di =
cui
al comma 1, e compie gli altri accertamenti di cui all'articolo 57.
4. Completata l'attività istruttoria, il tribunale per i
minorenni emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale si
pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione del minore
straniero indicato all'atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità.
5. Il decreto è trasmesso, con copia della documentazione
allegata, alla Commissione di cui all'articolo 38, la quale trasmette gli a=
tti alla autorità straniera competente a pronunciar=
e il
provvedimento di adozione del minore.
6. La Commissione, accertato che l'adozione risponde al superio=
re
interesse del minore, ne autorizza l'ingresso e =
la
residenza in Italia e dispone la trascrizione del provvedimento straniero n=
ei
registri dello stato civile.
7. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per qua=
nto
di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, d=
opo
aver ricevuto formale comunicazione del provvedimento d=
i autorizzazione
all'ingresso emesso ai sensi del comma 7, rilasciano il visto d'ingresso per
adozione a beneficio del minore adottando.
8. Si applicano al presente Capo le disposizioni di cui agli
articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, e 55.".
Capo IV - Dell'affidamento temporaneo internazionale".
2. Dopo l'articolo 57-bis della legge sull'adozione è
inserito il seguente:
"Art. 57-ter
(Dell'affidamento temporaneo internazionale)
1. Ai fini della presente legge, per affidamento internazionale=
si intende l'inserimento di un minore straniero,
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o
una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado=
di
assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui ha bisogno.
"Art. 57-quater
(Doveri dell'affidatario)
1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore
straniero:
a) provvedono al suo mantenimento, alla sua=
educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147
del codice civile;
b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del
minore con la famiglia di origine e con la cultu=
ra del
Paese di provenienza.
2. La violazione di tali doveri comporta la revoca dell'affidam=
ento
e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo
57-quinquies, comma 7".
"Art.57-quinquies
(Provvedimento dell'affidamento temporaneo internazionale)<=
o:p>
1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporan=
eo
uno o più minori stranieri presentano
dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui
hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta giorni, sente gli
aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adem=
piere
agli obblighi di cui all'articolo 57-quater e rilascia, in caso di e=
sito
positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli
aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 38,
affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di
provenienza del minore.
2. La Commissione riceve dalla competente autorità stran= iera la proposta di incontro tra gli aspiranti affida= tari e il minore straniero, corredata delle necessarie informazioni riguardanti il minore, anche di carattere sanitario. La Commissione trasmette agli aspiran= ti all'affidamento tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore e, dopo aver ricevuto il loro consenso scritto all'incontr= o, li assiste in tutte le attività da svolgere nello Stato straniero. <= o:p>
3. Il provvedimento di affidamento
internazionale pronunciato all'estero viene trasmesso alla Commissione che =
lo
inoltra al giudice tutelare competente. Il giudice tutelare, verificato il
rispetto delle condizioni stabilite nella presente legge e negli accordi
bilaterali di cui all'articolo 57-ter, comma 3, dispone con decreto
l'esecutività del provvedimento di affida=
mento
e incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di vigilare ai s=
ensi
del comma 6.
4. La Commissione autorizza l'ingresso in Italia del minore acc=
olto
in affidamento. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per qu=
anto
di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, d=
opo
aver ricevuto formale comunicazione dalla Commissione del provvedimento
5. Il periodo di affidamento non
può superare la durata di due anni ed è comunque prorogabile,=
dal
giudice tutelare, qualora la sospensione dell'affidamento impedisca al mino=
re
il completamento del ciclo scolastico in cui viene inserito.
6. I servizi di cui al comma 3 vigilano dur=
ante
l'affidamento con l'obbligo di riferire senza indugio al giudice tutelare
competente ogni evento di particolare rilevanza e di presentare, anche alla
Commissione, una relazione annuale sull'inserimento del minore nella famigl=
ia affidataria.
7. Il giudice tutelare, qualora verifichi la violazione dei dov=
eri
di cui all'articolo 57-quater, comma 1, revoca l'affidamento, ne dà comunicazione alla Commissione affinch&eacut=
e;
curi il rimpatrio del minore nel Paese di provenienza e adotta gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore.".
"Art. 57-sexies
(Permesso di soggiorno per minori accolti in affidamento internazionale)=
1. Il minore straniero accolto in affidamento internazionale
può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata
dell'affidamento medesimo.
2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 &egrav=
e;
rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso.".
TITOLO V
Modifiche al Titolo VIII del Libro I del codice civile
Art. 58.
L'intitolazione del Titolo VIII del Libro I del codice civile
é sostituita dalla seguente: "dell'a=
dozione
di persone maggiori di età".
Art. 59.
Art. 60.
1. Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I=
del
codice civile non si applicano alle persone minori di <=
/span>età.
Art. 61.
"Art.299. – Cognome dell'adottato.
3. Se l'adozione é compiuta da
coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
4. Se l'adozione é compiuta da una donna maritata,
l'adottato, che non sia figlio del marito, assum=
e il
cognome della famiglia di lei".
Art. 62.
L’articolo 307 del codice civile é
sostituito dal seguente:
“Art.=
span>
307. – Revoca per indegnità dell’adottante.
1. Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i
discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca
può essere pronunciata su domanda dell'adottato".
Art. 63.
Art. 64.
"Art. 312. - Accertamenti del
tribunale.
1. Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando".
Art. 65.
"Art. 313. - Provvedimento del
tribunale.
1. Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con
decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
Art. 66.
1. I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
1. "Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definiti=
vo,
é trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro =
il
decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da p=
arte
del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e
comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'a=
tto
di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere
altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della
adozione, passata in giudicato".
Art. 67.
1. Sono abrogati: il secondo e il terzo com=
ma
dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli
articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
2. É abrogato altresì il capo=
III
del titolo VIII del libro i del codice civile.
TITOLO VI
Norme finali, penali e transitorie
Art. 68.
1. Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile é sostituito dal
seguente:
“1. Sono di competenza del
tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, sec=
ondo
comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ult=
imo
comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del
codice civile".
Art. 69.
Art. 70.
1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio
che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale =
per
i minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio
ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice pen=
ale.
Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena
della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza
pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero fornisc=
ono
informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, so=
no
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire =
Art. 71.
1. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un
minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia
definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto é commesso dal tutore ovvero da altra per=
sona
cui il minore é affidato per ragioni di e=
ducazione,
di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena é aumentata della
metà.
3. Se il fatto é commesso dal genito=
re la
condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura del=
la
procedura di adottabilità; se é
commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se é commesso
dalla persona cui il minore é affidato consegue la inidoneità=
ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare.
4. Se il fatto é commesso da pubblici ufficiali, da
incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o
forense, da appartenenti ad istituti di assisten=
za
pubblici o privati nei casi di cui allo articolo 61, numeri 9 e 11, del cod=
ice
penale, la pena é raddoppiata. 5. La pena stabilita nel primo comma =
del
presente articolo si applica anche a coloro che,=
consegnando
o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in
illecito affidamento con carattere di definitivit&agra=
ve;.
La condanna comporta la inidoneità ad ott=
enere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare=
.
6. Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l<=
/span>’affidamento di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino ad un anno o con multa da lire
Art. 72.
1. Chiunque, per procurarsi danaro o=
altra
utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge,
introduce nello stato uno straniero minore di età perché sia
definitivamente affidato a cittadini italiani é punito con la reclus=
ione
da uno a tre anni.
2. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a co=
loro
che, consegnando o promettendo danaro o altra
utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito
affidamento con carattere di definitività. La
condanna comporta l'inidoneità a ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare=
.
Art. 72-bis.
1. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio uffic=
io
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti =
sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stat=
o di
figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei =
mesi
o con la multa da lire
2. La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e d=
ella
multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i respons=
abili
di associazioni o di agenzie che trattano le pra=
tiche
di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro
che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non
autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1
diminuite di un terzo".
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente autorizzato=
, ai
sensi dell'articolo 39-ter, che assuma l'incarico di curare la procedura di adozione senza essere accreditato ai sensi dell'art=
icolo
39-quater, comma 1, o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle
procedure di adozione dalla competente autorità straniera ai sensi
dell'articolo 39-quater, comma 2, è soggetto alla sanzione amministr=
ativa
da 500 euro a 2.500 euro. L'organismo competente ad applicare la sanzione
è la Commissione di cui all'articolo 38."=
span>
.
Art. 73.
1. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio uffic=
io
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti =
sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stat=
o di
figlio legittimo per adozione é punito con la reclusione fino a sei =
mesi
o con la multa fino a lire 900.000.
2. Se il fatto é commesso da =
un
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la p=
ena
della reclusione da sei mesi a tre anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anch=
e a
chi fornisce tali notizie successivamente
all'affidamento preadottivo e senza l'autorizza=
zione
del tribunale per i minorenni.
Art. 74.
1. Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al
competente tribunale per i minorenni comunicazione,
sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di pers=
ona
coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il
tribunale dispone l'esecuzione di opportune inda=
gini
per accertare la veridicità del riconoscimento. 2. Nel caso in cui vi siano fondati =
motivi
per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento=
il
tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui
all'articolo 264, secondo comma, del codice civile. Art. 75. 2. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorar=
i viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a
richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di=
quest'ultimo é da ritenersi cessata. 3. Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo
comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533 . Art. 76. 1. Alle procedure relative all'adozi=
one di
minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vi=
gore
della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla =
data
medesima. Art. 77. 1. Gli articoli da Art. 78. Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile
é sostituito dal seguente: "4. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si <=
span
class=3DGramE>tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel =
caso
indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio
dichiarato nullo".
Art. 79.
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i
coniugi che risultino forniti dei requisiti di c=
ui
all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare,=
sempreché il provvedimento risponda agli inter=
essi
dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli
effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi
dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni
all'epoca del relativo provvedimento.
2. Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di
cui all'articolo 57 , sugli adottanti e sullo ad=
ottato
o affiliato.
3. Gli adottati o affiliati che abbiano com=
piuto
gli anni dodici e, in considerazione della sua capacità di
discernimento, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti=
; se
hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
4. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non
legalmente separato, deve prestare l'assenso.
5. I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato
gli anni quattordici devono essere sentiti.
6. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti é necessario l'assenso dei genitor=
i. Nel
caso di irreperibilità o di rifiuto non
motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico
ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e ques=
t'ultimo,
se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in ca=
so
di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
7. Al decreto relativo all'estensione
degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli artico=
li
25, 27 e
8. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensio=
ne degli
effetti dell'adozione può essere impugnato
anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Art. 80.
1. Il giudice, se del caso ed anche in rela=
zione
alla durata dell’affidamento, pu&ogra=
ve;
disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative =
al
minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico=
delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, all’art=
icolo
6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si
applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si este=
ndono
tutti i benefici in tema di astensione obbligato=
ria e
facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri,
previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di
sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che han=
no
minori in affidamento, affinché tale affidamento=
si possa fondare sulla disponibilità e l’ido=
neità
all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.
Art. 81.
L'ultimo comma dell'articolo 244=
del codice civile
é sostituito dal seguente:
"L'azione può essere altresì promossa da un
curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su <=
span
class=3DGramE>istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici ann=
i, o
del pubblico ministero quando si tratta di minore di età
inferiore".
Art. 82.
1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi
alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone
minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da
ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
2. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati =
dal
giudice nei procedimenti suindicati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del ministero di graz=
ia e
giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti =
capitoli
degli esercizi successivi.
4. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilan=
cio.
Art.=
20
=
(Norma
finale)
1. A=
ll'articolo
38 della legge 31 maggio 1995, n. 218 dopo il comma 2 è aggiu=
nto,
infine, il seguente:
"2-bis. L'adozione =
di
un minore straniero è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n.184, così come modificata dalla legge 31 dice=
mbre
1998, n. 476, di ratifica della Convenzione de l'Aja=
span>
del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in mate=
ria di adozione internazionale.".