MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/6383D20F/LEGGEADOZIONIINTEGRATADALNUOVODDLGOVERNO.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" LEGGE 4 maggio 1983 n

LEGGE 4 maggio 1983 n. 184

<= span style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";color:blue'>(Modificata= dalla legge 476/9= 8 e dalla legge 149/2001)

<= span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial Rounded MT Bold";color:blue'>&= nbsp;DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA

TITOLO I =

Principi generali

 Art. = 1.=

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei ge= nitori o del genitore esercente la potestà genitoriale= non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono dispos= ti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziat= ive di formazione dell’opinione pubblica sull= ’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, o= rganizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori social= i nonché incontri di formazione e preparazione pe= r le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione mino= ri. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti<= /span> o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato n= ell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contr= asto con i princìpi fondamentali dell<= span style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";mso-bidi-font-family:Verdana; color:blue'>’ordinamento.

TITOLO I-BIS=

Dell'affidamento del minore

Art. 2.=

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare ido= neo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell= ’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzi= one e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di = cui al co= mma 1, è consentito l’inserimento del minore in u= na comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto d= i assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vic= ino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per= i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può esse= re disposto anche se= nza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a qu= elli di una famiglia.

5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze= e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza perma= nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e = di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi. <= /span>

Art. 3.=

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo famili= are e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo= I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provve= da alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della = tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono p= roporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prest= ano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunit&agrav= e; di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non pos= sono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedo= no al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.=

Art. 4.=

1. L’affidamento familiare &egra= ve; disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o d= el tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli arti= coli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenz= a, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale c= ui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tute= lare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda ch= e si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestr= ale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua= presumibile ulter= iore durata e sull’evoluzione delle condizioni= di difficoltà= del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’aff= idamento che deve essere rapportabile al complesso di interv= enti volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogab= ile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L’affidamento familiare cessa= con provvedimento della’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determina= to, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizi= o al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto= , ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, s= entiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della s= ua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti pres= so una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

Art. 5.=

1. Laffida= tario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla = sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i= quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artico= li 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabil= ite dall’autorità affidante. Si applicano, in = quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In= ogni caso laffidatario esercita= i poteri connessi conaffidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie= competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famigl= ia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalit&agr= ave; più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle a= ltre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari= .

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e <= span class=3DGramE>di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

TITOLO II=

Dell'adozione

<= span style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";color:blue'>CAPO I=

Disposizioni generali

Art. 6.=

1. L’adozione è consentit= a a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazi= one personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L’età degli adottanti = deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimo= nio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa ladozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno so= lo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano geni= tori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenzial= e ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fr= atello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si t= rovino nelle condiz= ioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integra= zione sociale e i diritti delle persone handicappate». 8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilit&agra= ve; finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degliArt. 7.=

1. L’adozione è consentit= a a favore dei minori dichiarati in stato di adott= abilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso,= che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiv= a dell’adozione.

3. Se l personalmente sentito; se ha un’et&= agrave; inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

CAPO II=

Della dichiarazione di adottabilità

Art. 8.=

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione= di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitori= o.

2. La situazione di abbandono sussis= te, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori= si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità = di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore qua= ndo i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assisten= za legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10.

 Art. 9.=

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui ven= gano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubbli= ci o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.= Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l<= /span>adottabilità di quell= i tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o pres= so una famiglia affidataria, che risultano in situazio= ni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti famili= ari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione = deve essere effettuata dal genitore che affidi stabil= mente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo= non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell<= span style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";mso-bidi-font-family:Verdana; color:blue'>’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità.

Art. 10.=

1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da = lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2,= provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’amb= iente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che <= span class=3DGramE>abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo s= tesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li in= vita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio = per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affid= amento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interes= se del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso= una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tuto= re e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudic= e da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modifica= re o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l’intervento del pubblico minister= o, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anc= he il minore di età inferiore, in consideraz= ione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del cod= ice civile.

Art. 11.=

1. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risulta= no esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi = con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di <= span class=3DSpellE>adottabilità, salvo che esistano istanze di ad= ozione ai sensi dell'articolo 44 . In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

2. Nel caso in cui non risulti l'esi= stenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provve= de immediatamente alla dichiarazione dello stato di adott= abilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di = chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvede= re al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale = per un periodo massimo di due mesi semprechè= nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino = al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo co= munque un rapporto con il genitore naturale.

3. Nel caso di non riconoscibilità<= /span> per difetto di età del genitore, la proce= dura é rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il geni= tore può chiedere ulteriore sospensione per al= tri due mesi.

4. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. <= o:p>

5. Se entro detti termini viene effe= ttuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato = effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

6. l tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitor= i, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

7. Intervenuta la dichiarazione di <= span class=3DSpellE>adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento é privo di efficacia. Il giudizio per la dichiaraz= ione giudiziale di paternità o maternità é sospeso di dirit= to e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

 Art. 12.=

1. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza = dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo preceden= te, che abbiano mantenuto rapporti significativi con= il minore, e ne é nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

2. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minoren= ni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

3. In caso di residenza all'estero é delegata l'autorità consolare competente. <= /o:p>

4. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presid= ente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai pare= nti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o= dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. =

5. Il presidente o il giudice delegato può, altres&igrav= e;, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi é tenuto per legge e, al tempo ste= sso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'articolo 10.

 Art. 13.=

1. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui allo articolo precedente risultino irreperibili ovvero= non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143= del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 14.=

1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabili= tà, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse d= alle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile ne= ll’interesse del minore. In tal caso la sospensione &egra= ve; disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune.

Art. 15.=

1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilit= à del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: a) i genitori ed i paren= ti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; b) l’audizione dei soggetti di c= ui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale = e la non disponibilità ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di <= span class=3DSpellE>adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare pr= esso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che a= bbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di et= à inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al tutore, nonché al cur= atore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto = di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17.

 Art. 16.=

1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista= nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per = la pronuncia per lo stato di a= dottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché al tutore e al cu= ratore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. =

Art. 17.=

1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione per= i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazion= e, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secon= do comma dello stesso articolo.

3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

Art. 18.=

1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta,= a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno success= ivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabi= lità è divenuta definitiva. A questo effetto, = il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Art. 19.=

1. Durante lo stato di adottabilità é sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli <= span class=3DGramE>ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Art. 20.=

1. Lo stato di = adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da par= te dell'adottando.

Art. 21.=

1. Lo stato di = adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, in qu= anto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell’art= icolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni= d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore. <= /span>

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. 4. Nel caso in cui sia in at= to l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato. <= o:p>

CAPO III=

Dell'affidamento preadottivo

 Art. 22.=

1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilit&agra= ve; ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, de= lla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’ass= istenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. &Eg= rave; ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere co= pia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati = previamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dire= tte all’adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 fe= bbraio 1992, n. 104.=

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personal= e ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei rich= iedenti, i motivi p= er i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motiva= to, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettua= te, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in g= rado di corrispondere alle esigenze del minore. 6. Il tribunale per i minorenni,= in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei rich= iedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minor= e di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.=

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogn= i caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’aff= idamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è comunicata al pubblico minist= ero, ai ri= chiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non o= ltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione = di cui all’articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell<= /span>’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di = accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause = all’origine delle difficoltà. Ove necess= ario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.

Art. 23.=

1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui = all’articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in came= ra di consiglio, con decreto motivato. Debbono esse= re sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità= di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dellistanza= di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento pre= adottivo è annotato a’articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

 Art. 24.=

1. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decre= to del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dal= la comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell' articolo 23 ed effettuati= ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

CAPO IV=

Della dichiarazione di adozione=

Art. 25.=

1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, dec= orso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il min= ore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilan= za o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presen= te capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo = di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione ve= nga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, = se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti. =

3. Nell può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coni= ugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l= ’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo inte= rviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del min= ore, qualora il coniug= e o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicat= a al pubblico minister= o, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provved= imenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’art= icolo 10, comma 3. Si appArt. 26.=

 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione, entro trenta gior= ni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’appello da parte del pubbli= co ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d’ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d’app= ello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere pr= oposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal depos= ito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunica= ta all’ufficiale dello stato civile = che la annota a margine dell&#= 8217;atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività della sentenza= .

Art. 27.=

1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di fi= glio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione é disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi = dell' articolo 25 , comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adott= ato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Art. 28.=

1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione= ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato de= ve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l<= span style=3D'mso-bidi-font-family:Verdana'>’esclusione di qualsiasi rifer= imento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.

3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro e= nte pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali p= ossa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa d= ell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussist= ano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti lidentità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale p= er i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accer= ta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono esse= re fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’ide= ntità dei p= ropri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età= , se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica= . Listanza deve essere presentat= a al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l<= /span>’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psi= cologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al= comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale p= er i minorenni autor= izza con decreto l’accesso alle notizie richie= ste.

7. L’accesso alle informazioni n= on è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rim= anere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adotta= to maggiore di età quando i genitori adottivi= sono deceduti o divenuti irreperibili.

TITOLO III=

Dell'adozione internazionale

<= span style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";color:blue'>CAPO I=

Dell'adozione di minori stranieri

Art. 29.=

1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princìpi e secondo le direttive della Convenzi= one per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993= , di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

 Art. 29-bis=

1. Le persone residenti in Italia, c= he si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottar= e un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hann= o la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, é competente il tribunale per i minorenni del distretto= in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, é competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Alla dichiarazione di disponibilità sono allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, di matrimonio e st= ato di famiglia;

b) certificato relativo alle condizioni di sa= lute dei richiedenti, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;

c) autocertificazione concernente l'attività lavorativa svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell'ultima dichiarazi= one dei redditi riguardante i componenti del nucleo famili= are dei richiedenti;

d) certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 3 = del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;<= /o:p>

e) certificato dei carichi pendenti di cui all'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;<= /o:p>

f) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione familiare, con particolare riferimento all'attivit&agrav= e; lavorativa e alle condizioni di accoglienza che = si intendono offrire al minore.";

"4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneit&= agrave; per manifesta carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, sente, entro tre= nta giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, anc= he a mezzo di un giudice delegato, gli aspiranti genitori adottivi al fine di accertare le motivazioni per le quali hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, nonché la loro attitudine all'adozione internazionale.";

"5. Per motivate ragioni, nel rispetto del medesimo termin= e di cui al comma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi de= lla pubblica amministrazione, l'acquisizione di ulte= riori elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione alle= gata alla dichiarazione di disponibilità.".

"5-bis. Completata l'attività istruttoria, il tribu= nale emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale si pronuncia cir= ca la sussistenza dei requisiti per l'adozione.

5-ter. Il decreto di idoneità= di cui al comma 5-bis è motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza= che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso dell'attività istruttoria per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare.".

 

Art. 30.=

"1. Il decreto di idoneit&agrav= e; ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro quattro mesi dalla comunicazione del provvedimento. L'efficacia del decreto permane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestivamente promosso la procedura, abbiano revocato l'incarico all'ente di cui all'artico= lo 31, purché lo conferiscano entro due mesi ad altro ente.";

2. Il decreto è trasmesso immediatamente, unitamente alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38.";

3 soppresso

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, = sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio= di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente di cui all'articolo 31, ove già incaricato.".

.

5. Il decreto di idoneità ovv= ero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civil= e, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 31.=

1. Gli aspiranti all'adozio= ne, che abbiano ottenuto il decreto di idoneit&agrav= e;, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli en= ti autorizzati di cui all'articolo 39-ter. "che risulti accreditato ai sen= si dell'articolo 39-quater nel Paese indicato all'atto del conferimento dell'i= ncarico, e sono tenuti ad indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione nazionale.".

 

2. Nelle situazioni conside= rate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo

.

3. L'ente autorizzato e accreditato ";c= he ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione", informa senza indugio il tribunale pe= r i minorenni e la Com= missione dell'avvenuto conferimento dell'incarico e svolge le seguenti attività:".

:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione pr= esso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozio= ne tra quelli presso i quali risulta accreditato,";, trasmettendo alle st= esse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità "e al= la documentazione".ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le propost= e di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di in= contro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita: "e la trasmette s= enza ritardo alla Commissione;".

;

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere n= el Paese straniero;

e) riceve il consenso scrit= to all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, propo= sto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di cons= enso all'autorità straniera, : e la trasmette senza ritardo alla Commissione;".

s= volgendo = tutte le altre attività dalla stessa richieste"l'atto di consenso è trasmesso anche al tribunale = per i minorenni dinanzi al quale sia stata presentata domanda di adozione nazionale;".

; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti pu&ograv= e; essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da= un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e conc= orda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato a= ccordo e ne immediata informazione alla Commi= ssione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo St= ato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la trasmette immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 38 e richiede alla stessa Commissione di provvedere ai sensi dell'articolo 32, comma 1;".

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e= i servizi dell'ente locale della decisione di affi= damento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo= la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento = del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e del= la documentazione relativi al minore e li trasmette= immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minor= e in Italia su richiesta degli adottanti; <= o:p>

n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'= estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo c= omma 1 dell'articolo 39-quater;

o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica = 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.=

Sanzioni a carico degli enti)

"3-bis. Agli enti che violino le disposizioni di cui al co= mma 3 e contravvengano agli obblighi di cui all'articolo 39-ter si applica una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) sospensione dell'autorizzazione;

c) revoca dell'autorizzazione.

3-ter. Le sanzioni sono applicate dalla Commissione, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la s= ua reiterazione e gli effetti prodottisi.".

 

Art. 32.=

1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di = cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non é ammessa: a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese strani= ero non emerge la situazione di abbandono del minore= e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini p= er l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione d= ei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effe= tti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozi= one che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conf= orme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tal= e conformità, é ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per qu= anto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunica= zione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

"Art. 32

(Dell'adozione pronunciata all'estero)

1. Qualora l'adozione debba essere pronunciata nello Stato este= ro prima dell'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui all'articolo = 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31, lettere c), e) ed f), concorda con l'autorità straniera, qualora ne sussistano i requisiti, di procedere all'adozione, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore, acconsente alla prosecuzione della procedur= a e contestualmente provvede ad autorizzare lo stesso minore all'ingresso e alla residenza permanente in Italia.

2. La Commissione provvede senza ritardo ad inviare i provvedim= enti di cui al comma 1 e la documentazione allegata all'autorità straniera competente a pronunciare il provvedimento di ado= zione del minore.

3. Se la Commissione non concorda con la proposta di incontro formulata dall'autorità straniera, restituisce gli atti alla stessa autorità per una nuova proposta.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la dichiarazione che l'adozione corrisponde al superiore interesse del minore ed il consenso alla prosecuzione della procedura di cui al comma 1 non sono= ammessi:

a) quando non sussistono le condizioni previste dall'articolo 4 della Convenzione;

b) quando l'adozione non è conforme alle altre disposizi= oni della Convenzione e ai principi vigenti nello Stato in materia di diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore;

c) quando gli aspiranti genitori adottivi non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;=

d) quando le indicazioni contenute nel decreto di idoneità non siano state rispettate;

e) quando la procedura adottiva si sia svolta senza l'intervento= di un ente autorizzato e delle autorità centrali;

f) quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non prod= uca la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di= origine a mezzo della conversione di cui al comma 5.

5. Quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non prod= uce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in un'adozione che produca= tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla Convenzione. Ai f= ini della conversione è necessario che i genitori naturali abbiano prest= ato il proprio consenso espressamente, liberamente e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche di natura patrimoniale, per sé o per altri. In caso= di conversione, la Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1.

6. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per qu= anto di competenza, con la Commissione e con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ric= evuto formale comunicazione da parte della Commissione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del provvedimento di adozione pronunci= ato dall'autorità straniera, rilasciano il visto d'ingresso per adozione= a beneficio del minore adottando.".

<= span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial Rounded MT Bold";mso-bidi-font= -family: "Times New Roman";color:blue'>Art. 6

(Effetti dell'adozione pronunciata all'estero)

1. Dopo l'articolo 32 della legge sull'adozione è inseri= to il seguente:

"Art.32-bis

(Effetti dell'adozione pronunciata all'estero)

1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo= 27.

2. Con il provvedimento di adozione,= il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.=

3. La Commissione, ricevuta formale comunicazione della pronunc= ia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32, comma 4, dispone la trascrizione del provvedimento stranie= ro nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribuna= le per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.

4. Ricevuta la comunicazione di cui al comm= a 3, il tribunale per i minorenni competente incarica i servizi socio-assistenzi= ali degli enti locali di compiere le attività di cui all'articolo 34, co= mma 2.".

 

Art. 33.=

1. Fatte salve le ordinarie disposizioni re= lative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e = di cura, non é consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che= non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.=

2. É fatto divieto alle autorità consolari italia= ne di concedere a minori stranieri il visto di ingr= esso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissio= ne di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al qu= ale non viene consentito l'ingresso in Italia provve= dono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del mino= re per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello S= tato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente = in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.<= /o:p>

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situaz= ioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cu= i il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento tempor= aneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora = ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situ= azione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

Art. 34.=

1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato <= span class=3DGramE>sulla base di un provvedimento straniero di adozion= e o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutt= i i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. =

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidata= ri, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale p= er i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

"2. Dal momento dell'ingresso in Italia, e per almeno un a= nno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, unitamente agli = enti autorizzati, assistono, secondo le modalità indicate nei protocolli = di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. I servizi e gli enti riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.";

 

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per eff= etto della trascrizione del provvedimento di adozione= nei registri dello stato civile.

Art. 35.=

1. L'adozione pronunci= ata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozio= ni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princìpi<= /span> fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i)= e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, or= dina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civi= le.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del min= ore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preado= ttivo, se non contrario ai princìpi fondamental= i che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stab= ilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento = del minore nella nuova famiglia.Decors= o tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famigli= a che lo ha accolto é tuttora conforme all'interesse del minore, il tribun= ale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei regis= tri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e = adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione.In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 1= 4 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggi= unto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore d= eve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.=

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti é il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del min= ore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può= comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in c= ui:

a) il provvedimento di adozione rigu= arda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non é possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si é manifestato contrario al suo interesse.

<= span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial Rounded MT Bold";mso-bidi-font= -family: "Times New Roman";color:blue'>Art. 35

(Dell'adozione pronunciata in Italia)

1. Nei casi in cui l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato in merito alla proposta di incontro, emett= e il provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 1.

2. = L'autorizzazione di cui al comma 1 non è ammessa nei casi previsti dall'articolo 32, comma 2.

3. La Commissione trasmette il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1, agli uffici consolari italiani all'estero i quali, rilasciato il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando, ne danno comunicazione alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente.

4. Al minore straniero, per il quale= sia stato rilasciato il visto d'ingresso di cui al comma 3, è concesso un permesso di soggiorno per adozione ai sensi del decreto legislativo 25 lugl= io 1998, n. 286.

5. Il tribunale per i minorenni, ricevuta formale comunicazione= del rilascio del visto d'ingresso, riconosce il provvedimento dell'autorit&agra= ve; straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidam= ento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.

6. Decorso tale periodo, il tribunale per i minorenni, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia affidataria risulti conforme all'interesse del medesi= mo, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista = la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.<= o:p>

7. Qualora l'affidamento preadottivo non risulti conforme all'interesse del minore, il tribunal= e per i minorenni, anche prima che sia decorso il periodo di un anno, revoca l'affidamento e dispone un nuovo affidamento preadotti= vo. Di tale affidamento è data comunicazione all'autorità del Pae= se straniero, per il tramite della Commissione, con la specifica indicazione d= ei nuovi genitori affidatari.

8. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 7, il tribunale, previa comunicazione alla autorit&agr= ave; del Paese straniero per il tramite della Commissione, dispone il collocamen= to del minore presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, ovv= ero ne dispone il rimpatrio qualora lo richieda la medesima autorità del Paese straniero.

9. Il minore che abbia compiuto gli = anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere ai s= ensi dei commi 7 e 8; se ha raggiunto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto = conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.=

10. Competente per la pronuncia del provvedimento è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione h= anno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.".

 

Art. 36.=

1. L'adozione internaz= ionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o= che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla pres= ente legge.

2. L'adozione o affida= mento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, poss= ono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di ab= bandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legit= timo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizz= ato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto = di idoneità;

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

3. Il relativo provvedimento é assunto dal tribunale per= i minorenni che ha emesso il decreto di idoneit&ag= rave; all'adozione. Di tale provvedimento é data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

4. L'adozione pronunci= ata dalla competente autorità di un Paese straniero = a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la reside= nza da almeno due anni, : "un anno";viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.

"4-bis L'adozione pronunciata, ai sensi del comma 4, in un Paese strani= ero che ha ratificato la Convenzione o che nello spirito della = Convenzione ha stipulato accordi bilaterali può riguardare anche un minore proveniente da uno Stato terzo.".

 

Art. 37.=

1. Successivamente all'adozione, la Commissione di= cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rileva= nza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione co= nservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani=

Art. 37-bis.

1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione <= span class=3DGramE>di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38.=

1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione é costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione pe= r le adozioni internazionali.

2. La Commissione é composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza= nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica e= sperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia; =

f) un rappresentante del Ministero della sanità;

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.=

"2-bis

(Incompatibilità dei componenti della Commissione per le adoz= ioni internazionali)

. I componenti della Commissione non devono aver ricoperto incarichi presso gli enti di cui all'articolo 31 nei = due anni antecedenti all'inizio del loro incarico.".

 

3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione é assicurato l'avvicendamento graduale dei compo= nenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori= ad un anno.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presid= enza del Consiglio dei ministri e di altre amministra= zioni pubbliche.

Art. 39.=

La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in mat= eria di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi= di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;

"c) autorizza l'attività degli enti di cui all'arti= colo 39-ter, accerta che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 39-quater e che l'ente sia accreditato nel Paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione, cura la tenuta del relativo albo, vigila sull'operato degli enti, lo verifica almeno ogni tre anni e applica le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferi= mento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis; ";

 

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Pa= esi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;=

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o inten= dano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozion= e;

"h) valuta la proposta all'incontro formulata dall'autorità straniera e autorizza l'ingresso e il soggiorno perman= ente del minore straniero;"; <= /p>

 

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizio= ni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzio= ne stessa;

l) per le attività di informa= zione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.

"l-bis) esamina segnalazioni, istanze<= /span> ed esposti in merito ai procedimenti adottivi pervenute dagli aspiranti all'adozione che abbiano conferito incarico all'ente ai sensi dell'articolo= 31;

<= span class=3DGramE>l-ter) provvede ad informare gli aspiranti genitori adottivi in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione ai sensi dell'arti= colo 31, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure distinte in base ai Paesi di provenienza del minore;

<= span class=3DGramE>l-quater) cura gli adempimenti relativi alle procedur= e di adozione in casi particolari di un minore straniero di cui all'articolo 57-= bis e di affidamento temporaneo internazionale di cui all'articolo 57-ter."= ;;

"1-bis. La Commissione, nell'esercizio dei poteri di verif= ica sull'attività degli enti, può avva= lersi della Guardia di Finanza, che agisce con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.";

 

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione é sottoposta ad esame della Commissione, su ista= nza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione pu= ò procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato d= ella attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anc= he con Paesi non aderenti alla stessa.

Art. 39-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge; =

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzi= oni fra enti autorizzati e servizi, nonché fo= rme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili "per facilitare, successivamente all'ingresso del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34."..

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pos= sono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie= che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.

3. I servizi per l'adozione internazionale = di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale = in attuazione dei princìpi di cui alla pres= ente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano = sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

Art. 39-ter.=

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo = 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbon= o essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da pers= one con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale= , e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo al= bo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento del= la procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione co= n le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei= Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.

"1-bis. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al com= ma 1, gli enti devono sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione

a) le tariffe da applicare ai servizi resi nel corso della procedura, sia in Italia che all'estero;

b) le condizioni generali di contratto da applicare al rapporto intercorrente con gli aspiranti all'adozione.<= /span>

1-ter. Il mandato conferito dagli aspiranti all'adozione all'en= te deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. In particolare d= eve prevedere che l'ente:

a) fornisca agli adottanti le informazioni sull'andamento delle adozioni concluse, negli ultimi tre anni, nel Paese straniero da loro indic= ato, con riferimento ai tempi di attesa, alle classi = di età dei minori, ai costi e alle difficoltà operative incontra= te;

b) renda nota la data di scadenza della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c);

c) indichi il tempo medio di definizione della procedura e svol= ga l'incarico ricevuto nel rispetto dei tempi indicati all'atto del conferimen= to dell'incarico;

d) dia immediato avviso agli aspiranti genitori adottivi qualora non sia in grado di eseguire l'incarico affidatogli nel rispetto dei tempi indicati;

e) aggiorni tempestivamente gli aspiranti all'adozione sullo sta= to della procedura;

f) svolga l'incarico conferito operando secondo una metodologia leale, trasparente e verificabile.

1-quater. Non possono essere dedotti in con= tratto importi di spesa da corrispondere all'ente in difformità ai t= etti massimi determinati dalla Commissione, d'intesa con i rappresentanti degli = enti autorizzati. Dell'importo di spesa eventualmente dedotto in eccesso non può essere richiesto il pagamento.

1-quinquies. Dal momento dell'ingresso del minore in Italia, qualora la legge del Paese straniero di provenienza lo richieda, gli affida= tari e i genitori adottivi collaborano con gli enti p= er la stesura delle relazioni da inviare alla competente autorità stranier= a, concernenti l'andamento dell'inserimento del minore nella nuova famiglia.".

"Art. 39-quater

(Accreditamento degli enti all'estero)

1. Al fine di ottenere l'accreditamento nel Paese straniero, l'= ente autorizzato compie gli adempimenti richiesti dalla legge del Paese medesimo= e trasmette alla Commissione il relativo provvedimento adottato dalla compete= nte autorità straniera.

2. Nei casi in cui la legislazione del Paese straniero non preveda l'accreditamento, l'ente trasmette alla Commis= sione il provvedimento con cui la competente autorità straniera consente lo svolgimento delle procedure di adozione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione.";

"Art.39-quinquies

(Iniziative di carattere internazionale)

1. Al fine di facilitare la fase del procedimento di adozione che si svolge all'estero e di avviare nego= ziati con nuovi Paesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il ministro degli affari esteri, definisce politiche d'intervento mirate, prom= uove le attività di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), provved= e ad organizzare incontri internazionali e ad avviare ogni altra utile iniziativ= a.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nu= ovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.&qu= ot;.

 

 Art. 39-sex.<= span style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";color:blue'>=

1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legg= e, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefìci:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, pri= mo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza ne= llo Stato straniero richiesto per l'adozione".=

CAPO II=

Dell'espatrio di minori a scopo di a= dozione

Art. 40.=

1. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, ch= e la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, é competente il tribun= ale per i minorenni di Roma.

2. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Conv= enzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le proce= dure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti d= elle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applican= o le disposizioni della presente legge". ( sosti= tuito dalla legge 476/87 )

Art. 41.=

1. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul = buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportun= o, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenzi= ali italiane o straniere.

2. Qualora insorgano difficoltà di <= /span>ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pr= onunciato l'affidamento.

3. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto= di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità itali= ana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio d= el minore.

4. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato". ( sostituito dalla legge 476/87 )

Art. 42.=

1. Qualora sia in corso nel territorio dello stato un procedime= nto di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cit= tadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

Art. 43.=

1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 de= ll' articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.

2. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari,= si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 2= 00.

3. Competente ad accertare la situazione di= abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'artico= lo 10 , compreso se del caso il rimpatrio, é il tribunale per i minoren= ni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in manc= anza di precedente domicilio nello stato é competente il tribunale per i minorenni di Roma.

TITOLO IV=

Dell'adozione in casi particolari

 CAPO I=

Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

Art. 44.=

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono = le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al s= esto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adott= ivo dell’altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104= , e sia o= rfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L’adozione, nei casi indicati= nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittim= i.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anch= e a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiest= a da parte di entrambi i coniugi. <= /p>

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare. =

 Art. 45.=

1. Nel procedimento di adozione nei = casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiut= o il quattordicesimo anno di età.

2. Se l personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve es= sere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia s= tato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall= ’articolo 44, comma 1, lettera= c), deve essere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi d= el presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione. =

Art. 46.=

1. Per l'adozione é necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

2. Quando é negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrar= io all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando é impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprime= rlo.

Art. 47.=

1. L’adozione produce i suoi eff= etti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non &egra= ve; emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro conse= nso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si pu&ogr= ave; procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.

3. Se l’ado= zione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell<= span style=3D'font-family:"Arial Rounded MT Bold";mso-bidi-font-family:Verdana; color:blue'>’adottante.

Art. 48.=

1. Se il minore é adottato da due co= niugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

2. L'adottante ha l'ob= bligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.

3. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stess= o, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investir= ne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell' articolo 382 del codice civile.

Art. 49.=

1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del tit= olo X del libro primo del codice civile. =

2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.

Art. 50.=

1. Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottan= ti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza= dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi b= eni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripre= so dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 51.=

1. La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'ad= ottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole ve= rso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà perso= nale non inferiore nel minimo a tre anni.

2. Se l'adottante muore in conseguen= za dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro= ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effe= ttuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.

3. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentan= za e l'amministrazione dei beni.

4. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile . Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di c= ui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nom= ina di un tutore.

Art. 52.=

1. Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.

2. Il tribunale, assunte informazioni ed ef= fettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, pronuncia sentenza.

3. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il mi= nore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportu= no, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la s= ua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente c= he l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.

4. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. =

5. Nei casi in cui siano adottati i provved= imenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

Art. 53.=

La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 54.=

1. Gli effetti dell'adozione cessano quando= passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tut= tavia la revoca é pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Art. 55.=

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 29= 3, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

CAPO II=

Delle forme dell'adozione in casi particola= ri

 Art. 56.=

1. Competente a pronunciarsi sull'adozione é il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore= .

2. Il consenso dell'adottante e dell'adotta= ndo che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottan= do deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.

3. L'assenso delle per= sone indicate nell' articolo 46 può essere dat= o da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrit= tura privata autenticata.

4. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

 Art. 57.=

1. Il tribunale verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all' = articolo 44 ;

2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. <= o:p>

2. A tal fine il tribu= nale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sul= la di lui famiglia.

3. L'indagine dovr&agr= ave; riguardare in particolare:

a) l’idoneità affettiva e= la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l<= /span>’ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore= ;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del min= ore.

"Capo III - Dell'adozione in casi particolari di un minore straniero".

2. Dopo l'articolo 57 della legge sull'adozione è inseri= to il seguente:

"Art. 57-b= is

(Dell'adozione in casi particolari di un minore straniero)=

1. I cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 44, commi 3 e 4, presentano dichiarazione di disponibilit&agr= ave; al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chie= dono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione di un minore straniero individuato, residente all'estero, relativame= nte al quale ricorre una delle ipotesi indicate dall'articolo 44, comma 1, lettere= a), b) e c).

2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, devono prestare il proprio consenso all'adozione, con = atto pubblico, dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, = per sé o per altri.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneit&= agrave; per manifesta carenza dei requisiti, sente gli aspiranti all'adozione, anch= e a mezzo di un giudice delegato, verifica la sussistenza delle circostanze di = cui al comma 1, e compie gli altri accertamenti di cui all'articolo 57.

4. Completata l'attività istruttoria, il tribunale per i minorenni emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione del minore straniero indicato all'atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità.

5. Il decreto è trasmesso, con copia della documentazione allegata, alla Commissione di cui all'articolo 38, la quale trasmette gli a= tti alla autorità straniera competente a pronunciar= e il provvedimento di adozione del minore.

6. La Commissione, accertato che l'adozione risponde al superio= re interesse del minore, ne autorizza l'ingresso e = la residenza in Italia e dispone la trascrizione del provvedimento straniero n= ei registri dello stato civile.

7. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per qua= nto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, d= opo aver ricevuto formale comunicazione del provvedimento d= i autorizzazione all'ingresso emesso ai sensi del comma 7, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

8. Si applicano al presente Capo le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, e 55.".

Capo IV - Dell'affidamento temporaneo internazionale".

2. Dopo l'articolo 57-bis della legge sull'adozione è inserito il seguente:

"Art. 57-ter=

(Dell'affidamento temporaneo internazionale)

1. Ai fini della presente legge, per affidamento internazionale= si intende l'inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado= di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

2. L'affidamento presuppone che i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, abbiano prestato= il proprio consenso all'affidamento, con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri= .

3. L'affidamento può riguardare esclusivam= ente minori che provengono da Stati con i quali siano stati stipulati accordi internazionali. Le condizioni per l'ingresso, la permanenza ed il rimpatrio= dei minori accolti in affidamento, non disciplinate dalla presente legge, sono = stabilite dai predetti accordi, salvo quanto previsto = dalle leggi di ratifica di apposite convenzioni internazionali.".

"Art. 57-quater

(Doveri dell'affidatario)

1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:

a) provvedono al suo mantenimento, alla sua= educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;

b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultu= ra del Paese di provenienza.

2. La violazione di tali doveri comporta la revoca dell'affidam= ento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-quinquies, comma 7".

"Art.57-quinquies

(Provvedimento dell'affidamento temporaneo internazionale)<= o:p>

1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporan= eo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta giorni, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adem= piere agli obblighi di cui all'articolo 57-quater e rilascia, in caso di e= sito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 38, affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore.

2. La Commissione riceve dalla competente autorità stran= iera la proposta di incontro tra gli aspiranti affida= tari e il minore straniero, corredata delle necessarie informazioni riguardanti il minore, anche di carattere sanitario. La Commissione trasmette agli aspiran= ti all'affidamento tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore e, dopo aver ricevuto il loro consenso scritto all'incontr= o, li assiste in tutte le attività da svolgere nello Stato straniero. <= o:p>

3. Il provvedimento di affidamento internazionale pronunciato all'estero viene trasmesso alla Commissione che = lo inoltra al giudice tutelare competente. Il giudice tutelare, verificato il rispetto delle condizioni stabilite nella presente legge e negli accordi bilaterali di cui all'articolo 57-ter, comma 3, dispone con decreto l'esecutività del provvedimento di affida= mento e incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di vigilare ai s= ensi del comma 6.

4. La Commissione autorizza l'ingresso in Italia del minore acc= olto in affidamento. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per qu= anto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, d= opo aver ricevuto formale comunicazione dalla Commissione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso, rilasciano il visto d'ingresso a beneficio del minore.

5. Il periodo di affidamento non può superare la durata di due anni ed è comunque prorogabile,= dal giudice tutelare, qualora la sospensione dell'affidamento impedisca al mino= re il completamento del ciclo scolastico in cui viene inserito.

6. I servizi di cui al comma 3 vigilano dur= ante l'affidamento con l'obbligo di riferire senza indugio al giudice tutelare competente ogni evento di particolare rilevanza e di presentare, anche alla Commissione, una relazione annuale sull'inserimento del minore nella famigl= ia affidataria.

7. Il giudice tutelare, qualora verifichi la violazione dei dov= eri di cui all'articolo 57-quater, comma 1, revoca l'affidamento, ne dà comunicazione alla Commissione affinch&eacut= e; curi il rimpatrio del minore nel Paese di provenienza e adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore.".

"Art. 57-sexies

(Permesso di soggiorno per minori accolti in affidamento internazionale)=

1. Il minore straniero accolto in affidamento internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.

2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 &egrav= e; rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso.".

 

TITOLO V=

Modifiche al Titolo VIII del Libro I del codice civile

Art. 58.=

L'intitolazione del Titolo VIII del Libro I del codice civile é sostituita dalla seguente: "dell'a= dozione di persone maggiori di età".

Art. 59.=

1. L'intitolazione del= capo I del titolo VIII del libro I del codice civile é sostituita dalla seguente: "dell'adozione di persone maggior= i di età e dei suoi effetti".

Art. 60.=

1. Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I= del codice civile non si applicano alle persone minori di <= /span>età.

Art. 61.=

1. L'articolo 299 del = codice civile é sostituito dal seguente:

"Art.299. – Cognome dell'adottato.

1. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

2. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genito= ri assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo alla adozione non fa assumere all'adottato il cognome = del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori= e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

3. Se l'adozione é compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

4. Se l'adozione é compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assum= e il cognome della famiglia di lei".

Art. 62.=

Larticolo 307 del codice civile é sostituito dal seguente:

Art. 307. – Revoca per indegnità dell’adottante.

1. Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".

Art. 63.=

1. L'intitolazione del= capo II del titolo VIII del libro i del codice civile é sostituita dalla seguente: "delle forme dell'adozione di per= sone di maggiore età".

Art. 64.=

1. L'articolo 312 del = codice civile é sostituito dal seguente:

"Art. 312. - Accertamenti del tribunale.

1. Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando".

Art. 65.=

1. L'articolo 313 del = codice civile é sostituito dal seguente:

"Art. 313. - Provvedimento del tribunale.

1. Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

2. L'adottante, il pub= blico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo= alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".

Art. 66.=

1. I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

1. "Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definiti= vo, é trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro = il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da p= arte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'a= tto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".

Art. 67.=

1. Sono abrogati: il secondo e il terzo com= ma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.

2. É abrogato altresì il capo= III del titolo VIII del libro i del codice civile.

TITOLO VI

Norme finali, penali e transitorie

Art. 68.=

1. Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile é sostituito dal seguente:

“1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, sec= ondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ult= imo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".

Art. 69.=

1. In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di = attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell' articolo= 10 della presente legge.

 Art. 70.=

1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale = per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice pen= ale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.= 500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero fornisc= ono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, so= no puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire = 500.000 a lire 5.= 000.000.

Art. 71.=

1. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto é commesso dal tutore ovvero da altra per= sona cui il minore é affidato per ragioni di e= ducazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena é aumentata della metà.

3. Se il fatto é commesso dal genito= re la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura del= la procedura di adottabilità; se é commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se é commesso dalla persona cui il minore é affidato consegue la inidoneità= ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

4. Se il fatto é commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assisten= za pubblici o privati nei casi di cui allo articolo 61, numeri 9 e 11, del cod= ice penale, la pena é raddoppiata. 5. La pena stabilita nel primo comma = del presente articolo si applica anche a coloro che,= consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitivit&agra= ve;. La condanna comporta la inidoneità ad ott= enere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare= .

6. Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l<= /span>’affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Art. 72.=

1. Chiunque, per procurarsi danaro o= altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani é punito con la reclus= ione da uno a tre anni.

2. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a co= loro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare= .

Art. 72-bis.=

1. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio uffic= io fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti = sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stat= o di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei = mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

2. La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e d= ella multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i respons= abili di associazioni o di agenzie che trattano le pra= tiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo".

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente autorizzato= , ai sensi dell'articolo 39-ter, che assuma l'incarico di curare la procedura di adozione senza essere accreditato ai sensi dell'art= icolo 39-quater, comma 1, o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle procedure di adozione dalla competente autorità straniera ai sensi dell'articolo 39-quater, comma 2, è soggetto alla sanzione amministr= ativa da 500 euro a 2.500 euro. L'organismo competente ad applicare la sanzione è la Commissione di cui all'articolo 38." .

 

  Art. 73.=

1. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio uffic= io fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti = sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stat= o di figlio legittimo per adozione é punito con la reclusione fino a sei = mesi o con la multa fino a lire 900.000.

2. Se il fatto é commesso da = un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la p= ena della reclusione da sei mesi a tre anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anch= e a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizza= zione del tribunale per i minorenni.

 Art. 74.=

1. Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di pers= ona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune inda= gini per accertare la veridicità del riconoscimento.

2. Nel caso in cui vi siano fondati = motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento= il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

 Art. 75.=

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.

2. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorar= i viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di= quest'ultimo é da ritenersi cessata.

3. Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533 .=

  Art. 76.=

1. Alle procedure relative all'adozi= one di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vi= gore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla = data medesima.

 Art. 77.=

1. Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

Art. 78.=

Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile é sostituito dal seguente:

"4. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si <= span class=3DGramE>tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel = caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".

 Art. 79.=

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di c= ui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare,= sempreché il provvedimento risponda agli inter= essi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.

2. Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57 , sugli adottanti e sullo ad= ottato o affiliato.

3. Gli adottati o affiliati che abbiano com= piuto gli anni dodici e, in considerazione della sua capacità di discernimento, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti= ; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.

4. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

5. I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.

6. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti é necessario l'assenso dei genitor= i. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e ques= t'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in ca= so di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

7. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli artico= li 25, 27 e 28, in quanto compatibili.

8. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensio= ne degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

 Art. 80.=

1. Il giudice, se del caso ed anche in rela= zione alla durata dell’affidamento, pu&ogra= ve; disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative = al minore siano erogati temporaneamente in favore dellaffidatario.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico= delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’art= icolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si este= ndono tutti i benefici in tema di astensione obbligato= ria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che han= no minori in affidamento, affinché tale affidamento= si possa fondare sulla disponibilità e l’ido= neità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Art. 81.=

 L'ultimo comma dell'articolo 244= del codice civile é sostituito dal seguente:

"L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su <= span class=3DGramE>istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici ann= i, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore".

Art. 82.=

 1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

2. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati = dal giudice nei procedimenti suindicati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del ministero di graz= ia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti = capitoli degli esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilan= cio.

 

Art.= 20

= (Norma finale)

1. A= ll'articolo 38 della legge 31 maggio 1995, n. 218 dopo il comma 2 è aggiu= nto, infine, il seguente:

"2-bis. L'adozione = di un minore straniero è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n.184, così come modificata dalla legge 31 dice= mbre 1998, n. 476, di ratifica della Convenzione de l'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in mate= ria di adozione internazionale.".